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mercoledì, 20 novembre 2024 | 11:27

Investment Management Exemption: le istruzioni operative del Fisco

Si forniscono istruzioni operative agli Uffici dell’Agenzia delle entrate, per garantirne l’uniformità d’azione, in merito alla disciplina IME (AdE - circolare 19 novembre 2024 n. 23/E)

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Investment Management Exemption: le istruzioni operative del Fisco

Si forniscono istruzioni operative agli Uffici dell’Agenzia delle entrate, per garantirne l’uniformità d’azione, in merito alla disciplina IME (AdE - circolare 19 novembre 2024 n. 23/E)

L’art. 1, co. 255, L 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio per l’anno 2023) ha introdotto, mediante la modifica dell’art. 162 del Tuir, una presunzione legale in merito alla non configurabilità, al ricorrere di determinate condizioni, di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di ciascuna delle entità che costituiscono una struttura di investimento non residente che si avvale di servizi, ancorché preliminari o accessori, riconducibili all’alveo dell’attività di investimento svolta a beneficio della predetta struttura e resi da altri soggetti, nel medesimo territorio.

Le condizioni al ricorrere delle quali trova applicazione il combinato disposto dei commi 7 e 7-ter dell’articolo 162 del Tuir, sono indicate al co. 7-quater del citato articolo e meglio declinate nella Relazione la quale richiede che: «1) l’asset manager operi per conto di un veicolo di investimento non residente (...) o delle entità controllate, direttamente o indirettamente, dal veicolo e che le predette entità estere siano residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni; 2) il veicolo rispetti i requisiti di indipendenza; 3) il soggetto operante in Italia non assuma cariche direttive del veicolo estero o nelle sue società controllate e partecipi ai risultati del veicolo al di sotto di una soglia predeterminata (25%); 4) la remunerazione dell’attività svolta in Italia, per conto del veicolo di investimento estero (e sue controllate), da parte del soggetto residente (o della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente) che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, la cui declinazione, sia supportata dalla documentazione idonea.

Con Decreto ministeriale del 22 febbraio 2024 del MEF sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina dei commi 7-quater e 7-quinquies dell’art. 162 del TUIR, i quali demandano l’individuazione dei requisiti di indipendenza del veicolo di investimento non residente nel territorio dello Stato.

Successivamente, in attuazione del co. 7-quater, lett. d, dell’art. 162 del Tuir, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il Provvedimento del 28 febbraio 2024 n. 68665 che definisce le linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 110, co. 7, del Tuir alla remunerazione ricevuta per l’attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo.

La circolare, dunque, oltre ad esaminare le modalità di attuazione della disciplina IME, nonché i requisiti di indipendenza dell'asset manager e del veicolo di investimento non residente, fornisce le indicazioni operative per l’applicazione del metodo scelto per la determinazione, in condizioni di libera concorrenza, della remunerazione dei servizi infragruppo e approfondisce il tema dell’idoneità della documentazione di cui all’art. 1, co. 6, DLgs 18 dicembre 1997 n. 471.

di Ilia Sorvillo

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