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Entrate: esenzione IVA per somme risarcitorie
La risposta del 18 novembre 2024, n. 223 dell’Agenzia delle Entrate affronta un tema delicato riguardante la tassazione indiretta applicabile alle somme risarcitorie
Entrate: esenzione IVA per somme risarcitorie
La questione nasce in merito a una controversia contrattuale tra una stazione appaltante e un’impresa esecutrice, sfociata in una transazione per il risarcimento danni dovuti alla sospensione dei lavori.
Durante l’esecuzione di un appalto per lavori di ristrutturazione, l’aggiudicataria ha contestato la legittimità delle sospensioni decise dalla stazione appaltante, iscrivendo riserve per danni. Successivamente, le parti hanno concordato un risarcimento, quantificato sulla base dell'art. 160, DPR n. 207/2010, per le sospensioni illegittime. Prima di sottoscrivere l’accordo transattivo, la stazione appaltante ha richiesto chiarimenti sul trattamento IVA della somma risarcitoria.
L’Agenzia delle Entrate ha analizzato la natura giuridica delle somme da corrispondere. È emerso che tali importi non rappresentano un corrispettivo per prestazioni ricevute, ma hanno carattere esclusivamente risarcitorio. Di conseguenza:
- la somma non è rilevante ai fini IVA, conformemente agli artt. 3 e 15, DPR n. 633/1972 e alla giurisprudenza europea (sentenza 3 settembre 2015, Causa C-463/14).
- l’accordo transattivo è soggetto all’imposta di registro proporzionale del 3%, poiché comporta un obbligo di pagamento patrimoniale ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte prima allegata al TUR.
Gli elementi rilevanti per i contribuenti sono:
- chiarezza sulla natura della somma: è cruciale stabilire se il pagamento è corrispettivo di un servizio o risarcimento. Solo quest’ultimo, privo di nesso diretto con una prestazione, è escluso da IVA;
- transazioni patrimoniali: gli accordi che definiscono obblighi di pagamento richiedono sempre una valutazione in ottica di imposta di registro;
- base normativa aggiornata: anche se l’art. 160, DPR n. 207/2010 è stato abrogato, i principi di quantificazione del risarcimento trovano riscontro nell'art. 121, DLgs 31 marzo 2023, n. 36,.
La risposta ribadisce che l’individuazione corretta della natura giuridica delle somme è essenziale per il trattamento fiscale. L’esclusione dall’IVA si applica solo a risarcimenti puri, senza corrispettivi, mentre gli atti patrimoniali sono soggetti all’imposta di registro.
di Anna Russo
Fonte normativa