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lunedì, 18 novembre 2024 | 10:59

Conversione Decreto Salva-Infrazioni: recupero ICI ENC 2006-2011

Di seguito le disposizioni per sanare violazioni pregresse tramite il recupero dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per il periodo dal 2006 al 2011, con specifiche regole e procedure per gli enti non commerciali (ENC) (art. 16-bis, DL 16 settembre 2024, n. 131, convertito in L 14 novembre 2024, n. 166)

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Conversione Decreto Salva-Infrazioni: recupero ICI ENC 2006-2011

Di seguito le disposizioni per sanare violazioni pregresse tramite il recupero dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per il periodo dal 2006 al 2011, con specifiche regole e procedure per gli enti non commerciali (ENC) (art. 16-bis, DL 16 settembre 2024, n. 131, convertito in L 14 novembre 2024, n. 166)

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La legge di conversione del decreto salva infrazioni (L 14 novembre 2024, n. 166) introduce con l’art. 16-bis disposizioni cruciali per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, relative al regime di aiuti di Stato, al fine del recupero ICI 2006-2011 per gli ENC.

Ambito di applicazione e obblighi per i soggetti passivi

Il recupero dell’ICI si rivolge a soggetti passivi che:

- abbiano dichiarato, per gli anni 2012 e 2013, un'imposta superiore a 50.000 euro annui (IMU/TASI ENC), o

- siano stati chiamati a versare, anche dopo accertamenti comunali, importi superiori a tale soglia.

Questi soggetti devono presentare, esclusivamente in via telematica, una dichiarazione unica per tutti gli immobili posseduti nel periodo 2006-2011, utilizzando un modello approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Determinazione dell’imposta

L’ICI oggetto di recupero si calcola secondo la disciplina IMU vigente nel 2013, applicando:

- la base imponibile e i moltiplicatori della normativa ICI degli anni di riferimento;

- l’aliquota media del 5,5 per mille solo in assenza di un’aliquota effettiva applicabile.

Condizioni di esenzione dal versamento

Non è previsto il versamento se:

- sono rispettati i limiti degli aiuti di Stato de minimis;

- l'aiuto soddisfa requisiti di regolamenti europei che ne dichiarano la compatibilità con il mercato interno, o

- si configura come compensazione di obblighi di servizio pubblico.

Modalità di versamento

Il pagamento delle somme dovute, al netto degli importi ICI già versati, avviene tramite le modalità previste dall’art. 17 DLgs 9 luglio 1997, n. 241.

Inoltre, per importi superiori a 100.000 euro, è prevista una rateizzazione in quattro quote trimestrali.

Sugli importi dovuti si applicano interessi calcolati secondo le norme europee sugli aiuti di Stato.

Sanzioni e controlli

Per eventuali inadempienze, l’art. 16-bis introduce specifiche sanzioni amministrative:

- omessa dichiarazione: 100% dell’importo non versato (minimo 50 euro);

- dichiarazione infedele: 40% dell’importo non versato (minimo 50 euro);

- versamento difforme: si applicano le sanzioni dell’art. 13 DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.

Le attività di controllo, accertamento e irrogazione di sanzioni sono affidate ai comuni interessati o ai soggetti incaricati della riscossione delle entrate comunali.

Aspetti procedurali e ruolo della struttura di coordinamento

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, definirà:

- i termini per la presentazione delle dichiarazioni e il versamento;

- gli interessi applicabili e le modalità di gestione del recupero.

Una struttura appositamente individuata si occuperà del coordinamento delle operazioni, in collaborazione con i comuni beneficiari del gettito.

Neutralità finanziaria

L’art. 16-bis specifica che l’applicazione delle sue disposizioni non deve generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, confermando il principio di neutralità fiscale.


di Anna Russo

Fonte normativa

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