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Conversione Decreto Salva-Infrazioni: recupero ICI ENC 2006-2011
Di seguito le disposizioni per sanare violazioni pregresse tramite il recupero dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per il periodo dal 2006 al 2011, con specifiche regole e procedure per gli enti non commerciali (ENC) (art. 16-bis, DL 16 settembre 2024, n. 131, convertito in L 14 novembre 2024, n. 166)
Conversione Decreto Salva-Infrazioni: recupero ICI ENC 2006-2011
Di seguito le disposizioni per sanare violazioni pregresse tramite il recupero dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per il periodo dal 2006 al 2011, con specifiche regole e procedure per gli enti non commerciali (ENC) (art. 16-bis, DL 16 settembre 2024, n. 131, convertito in L 14 novembre 2024, n. 166)
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La legge di conversione del decreto salva infrazioni (L 14 novembre 2024, n. 166) introduce con l’art. 16-bis disposizioni cruciali per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, relative al regime di aiuti di Stato, al fine del recupero ICI 2006-2011 per gli ENC.
Ambito di applicazione e obblighi per i soggetti passivi
Il recupero dell’ICI si rivolge a soggetti passivi che:
- abbiano dichiarato, per gli anni 2012 e 2013, un'imposta superiore a 50.000 euro annui (IMU/TASI ENC), o
- siano stati chiamati a versare, anche dopo accertamenti comunali, importi superiori a tale soglia.
Questi soggetti devono presentare, esclusivamente in via telematica, una dichiarazione unica per tutti gli immobili posseduti nel periodo 2006-2011, utilizzando un modello approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’ICI oggetto di recupero si calcola secondo la disciplina IMU vigente nel 2013, applicando:
- la base imponibile e i moltiplicatori della normativa ICI degli anni di riferimento;
- l’aliquota media del 5,5 per mille solo in assenza di un’aliquota effettiva applicabile.
Condizioni di esenzione dal versamento
Non è previsto il versamento se:
- sono rispettati i limiti degli aiuti di Stato de minimis;
- l'aiuto soddisfa requisiti di regolamenti europei che ne dichiarano la compatibilità con il mercato interno, o
- si configura come compensazione di obblighi di servizio pubblico.
Il pagamento delle somme dovute, al netto degli importi ICI già versati, avviene tramite le modalità previste dall’art. 17 DLgs 9 luglio 1997, n. 241.
Inoltre, per importi superiori a 100.000 euro, è prevista una rateizzazione in quattro quote trimestrali.
Sugli importi dovuti si applicano interessi calcolati secondo le norme europee sugli aiuti di Stato.
Per eventuali inadempienze, l’art. 16-bis introduce specifiche sanzioni amministrative:
- omessa dichiarazione: 100% dell’importo non versato (minimo 50 euro);
- dichiarazione infedele: 40% dell’importo non versato (minimo 50 euro);
- versamento difforme: si applicano le sanzioni dell’art. 13 DLgs 18 dicembre 1997, n. 471.
Le attività di controllo, accertamento e irrogazione di sanzioni sono affidate ai comuni interessati o ai soggetti incaricati della riscossione delle entrate comunali.
Aspetti procedurali e ruolo della struttura di coordinamento
Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, definirà:
- i termini per la presentazione delle dichiarazioni e il versamento;
- gli interessi applicabili e le modalità di gestione del recupero.
Una struttura appositamente individuata si occuperà del coordinamento delle operazioni, in collaborazione con i comuni beneficiari del gettito.
L’art. 16-bis specifica che l’applicazione delle sue disposizioni non deve generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, confermando il principio di neutralità fiscale.
di Anna Russo
Fonte normativa
Rassegna stampa
- iQnotizie - Conversione del Decreto salva infrazione: confermate le misure in materia di lavoro, del 7 novembre 2024, di Ciro Banco