(inquery)
Fruizione illegittima dei permessi sindacali: sì al licenziamento
Legittimo il licenziamento intimato al dirigente sindacale che abbia fruito illegittimamente dei permessi sindacali per soddisfare esigenze prettamente ed esclusivamente personali e familiari (Cassazione - ordinanza 12 novembre 2024 n. 29135, sez. lav.)
Fruizione illegittima dei permessi sindacali: sì al licenziamento
Legittimo il licenziamento intimato al dirigente sindacale che abbia fruito illegittimamente dei permessi sindacali per soddisfare esigenze prettamente ed esclusivamente personali e familiari (Cassazione - ordinanza 12 novembre 2024 n. 29135, sez. lav.)
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice di lavoro la quale aveva accertato, a seguito di controlli investigativi, che lo stesso aveva fruito dei permessi sindacali ottenuti per due giorni consecutivi, durante i quali non aveva svolto alcuna attività sindacale ed era risultato fuori regione per motivi personali.
La Corte d'Appello territoriale confermava la sentenza di primo grado e rigettava il ricorso del lavoratore, ponendo a sostegno della sua decisione la circostanza che la contestazione disciplinare attenesse non all'assenza ingiustificata dal lavoro, bensì all'illegittima fruizione di permessi sindacali in due giorni; i giudici del gravame, in particolare, ravvisavano lo sviamento dall'interesse sotteso (la tutela dei diritti sindacali) all’istituto e ritenevano corrette le valutazioni del Tribunale circa la proporzionalità fra sanzione ed infrazione, vista l'irreparabile compromissione del vincolo fiduciario nel caso di specie.
Avverso tale sentenza il sindacalista ha proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando il principio di diritto espresso in altra pronuncia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, pur avendo il diritto al permesso in capo al dirigente sindacale provinciale natura di diritto potestativo, nondimeno allo stesso datore di lavoro spetta il diritto al controllo per accertare l'effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali. Tale precedente della Corte di legittimità rafforzava ulteriormente la conformità a diritto della decisione d'appello impugnata.
Il Collegio non ha, inoltre, mancato di ribadire che la fattispecie concreta era rappresentata non da un'assenza ingiustificata, punita, ad avviso del lavoratore, dal CCNL applicabile con sanzione conservativa, bensì dall'uso illegittimo e fraudolento di permessi sindacali, tale da giustificare il licenziamento.
di Chiara Ranaudo
Fonte normativa