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Disabili: modalità operative per l'erogazione dell'incentivo per il lavoro
L'Inps ha fornito istruzioni sulle modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità (INPS - messaggio 29 ottobre 2024 n. 3588)
Disabili: modalità operative per l'erogazione dell'incentivo per il lavoro
L'Inps ha fornito istruzioni sulle modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità (INPS - messaggio 29 ottobre 2024 n. 3588)
L'articolo 28, comma 1, del DL 4 maggio 2023 n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla L 3 luglio 2023 n. 85), ha previsto l'istituzione di un fondo destinato a promuovere e valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità di età inferiore ai 35 anni, coinvolgendoli direttamente nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli Enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.
Le domande devono essere presentate a pena di decadenza dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, esclusivamente dai datori di lavoro, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, tramite il sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale e a esse è attribuito un codice identificativo.
Le domande di fruizione del contributo possono essere presentate dai seguenti soggetti:
- enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (di seguito, anche RUNTS);
- organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nella relativa anagrafe.
Le domande devono essere corredate, a pena di inammissibilità, anche di una dichiarazione sostitutiva in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara:
- i dati identificativi dell'ente richiedente;
- le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell'ente richiedente;
- il numero di iscrizione al RUNTS ovvero il numero di iscrizione all'anagrafe delle ONLUS;
- il numero delle persone con disabilità assunte nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con i relativi codici fiscali e i codici delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro, eventuale data e comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro;
- il numero delle persone con disabilità il cui rapporto di lavoro a termine è stato trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con i relativi codici fiscali e i codici delle comunicazioni obbligatorie a condizione che dette trasformazioni siano intervenute nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024;
- la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- l'assenza di violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'assenza di inadempimenti;
- il rispetto del limite di importo complessivo relativo agli aiuti de minimis;
- gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN intestato all'ente richiedente;
- l'indirizzo PEC dell'ente richiedente.
Inoltre, l'istanza deve essere corredata della dichiarazione di assoggettabilità/non assoggettabilità dei contributi concessi alla ritenuta al 4% (art. 28, co. 2, DPR 29 settembre 1973 n. 600).
L'erogazione dei contributi avviene previa verifica da parte dell'INPS:
- della sussistenza dei requisiti soggettivi degli Enti richiedenti il contributo;
- della conferma della validità delle comunicazioni obbligatorie riguardanti i rapporti di lavoro dichiarati ai fini della fruizione dell'incentivo, attraverso le verifiche a cura del Ministero del Lavoro;
- della sussistenza del requisito anagrafico del lavoratore;
- del rispetto delle modalità di assunzione e del periodo di assunzione previsti dalla legge;
- della regolarità contributiva, tramite l'acquisizione d'ufficio, del DURC, mediante l'utilizzo del servizio "Durc on Line", indicando esclusivamente il codice fiscale di ciascuno dei soggetti, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015;
- dell'assenza di inadempimenti.
L'Istituto procede alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione richiesta e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una relazione riportante un elenco delle istanze ritenute ammissibili, con l'indicazione per ognuno degli enti beneficiari:
- dell'importo del contributo concedibile nei limiti del regime de minimis;
- del codice "CUP" (Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico);
- del codice "COR" (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale) rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti.
In caso di constatazione di carenza di elementi formali e/o irregolarità della domanda, l'INPS trasmette all'Ente richiedente, tramite il fascicolo elettronico del contribuente, una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con la richiesta di regolarizzazione entro il termine di 10 giorni. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'INPS procede a inserire il richiedente nell'elenco delle domande ammissibili per gli ulteriori controlli.
Quantificazione del contributo
Il contributo per le istanze accolte è erogato nel limite delle risorse disponibili ed è erogato nella misura pari a 12.000 (dodicimila) euro una tantum per ciascuna assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 (mille) euro per ogni mese per ciascun assunto, dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024. Per le assunzioni che sono state effettuate nel mese di settembre 2024, è erogato il contributo una tantum pari a 12.000 (dodicimila) euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo mensile è erogato sino al mese di cessazione del rapporto.
Gli esiti delle istruttorie delle domande, con la documentazione amministrativa necessaria per la definizione dei singoli casi esaminati, sono trasmessi mensilmente al Dipartimento con apposito elenco.
Il contributo complessivamente spettante è erogato dall'INPS in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, in favore dei soggetti ammessi al beneficio. L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza dal richiedente.
In caso di somme non riscosse dai destinatari, le stesse sono reintroitate dall'INPS con corrispondente incremento della provvista finanziaria.
Controlli successivi e revoca del beneficio
L'INPS, successivamente all'erogazione del contributo, provvede a effettuare i controlli a campione nella misura non inferiore al 10% dei soggetti cui sono stati effettivamente erogati i contributi. Tali controlli sono finalizzati ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione di responsabilità.
Per ogni contributo sottoposto a controllo, l'ente beneficiario riceve dall'Istituto una comunicazione di avvio del procedimento mediante PEC, con cui sono richiesti i seguenti documenti, secondo le modalità previste ed entro il termine perentorio di 30 giorni, a pena di revoca del contributo concesso e restituzione dello stesso:
- copia dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, dei cedolini del personale assunto, e della comunicazione di eventuale cessazione del rapporto di lavoro;
- copia dei contratti di lavoro a termine e del contratto di lavoro a tempo indeterminato e dei cedolini del personale assunto.
Entro 90 giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui sopra, l'esito del controllo è comunicato al beneficiario. Le eventuali richieste di integrazione documentale o di chiarimenti comportano la sospensione del suddetto termine, che riprende a decorrere dalla ricezione da parte dell'INPS della documentazione richiesta.
In caso di indisponibilità dell'Ente a fornire la documentazione richiesta, nel caso in cui l a documentazione fornita sia incompleta o carente e nel caso in cui venga accertato che l'Ente abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, l'INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche i n favore delle persone con disabilità le proposte di revoca delle concessioni, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, ai fini della loro approvazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nei successivi 10 giorni, emana il provvedimento di revoca che viene trasmesso all'INPS per il recupero del contributo indebitamente erogato.
L'elenco degli Enti inseriti nel campione e sottoposti a controllo post erogazione è reso disponibile sui siti web dell'INPS e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
Rassegna stampa
- IqNotizie - Incentivi assunzione disabili: domande dal 2 settembre al 31 ottobre 2024, del 26 agosto 2024, di Francesca Esposito
Approfondimento