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martedì, 15 ottobre 2024 | 17:03

La patente a crediti nei cantieri edili

Dal 1° ottobre 2024, è stato introdotto il sistema della cd. "patente" a crediti di qualificazione e selezione delle imprese che operano nei cantieri, subordinato al possesso di determinati requisiti. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

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La patente a crediti nei cantieri edili

Dal 1° ottobre 2024, è stato introdotto il sistema della cd. "patente" a crediti di qualificazione e selezione delle imprese che operano nei cantieri, subordinato al possesso di determinati requisiti. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Seguici:



Soggetti obbligati

Sono tenuti al possesso della patente a crediti (art. 27, DLgs 9 aprile 2008 n. 81, sost. dall'art. 29, co. 19, lett. a, DL 2 marzo 2024 n. 19, conv. in L 29 aprile 2024 n. 56; INL - nota 13 marzo 2024 n. 521; INL - circolare 23 settembre 2024 n. 4):

- le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano nei cantieri temporanei o mobili ovvero in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;

- le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea;

- i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili;

- i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Soggetti esclusi

Non sono tenute al possesso della patente (INL - nota 13 marzo 2024 n. 521; INL - circolare 23 settembre 2024 n. 4):

- le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III;

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Requisiti

La patente è rilasciata subordinatamente al possesso di specifici requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente (INL - nota 13 marzo 2024 n. 521; INL - circolare 23 settembre 2024 n. 4):

- iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;

- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;

- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

- possesso del DURC in corso di validità;

- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;

- possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;

- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000 n. 445). Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'INL.

Non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati; il DVR non è, infatti, richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (INL - circolare 23 settembre 2024 n. 4).

Attribuzione di crediti ulteriori

In ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto (MLPS - art. 5, co. 2, dm 18 settembre 2024 n. 132; INL - circolare 23 settembre 2024 n. 4).

In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

Nei casi e con le modalità previste, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

- fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;

2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;

3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;

5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail;

6) adozione del documento di valutazione dei rischi anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;

7) almeno 2 visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;

- fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione nei seguenti casi:

1) dimensione dell'organico aziendale;

2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano (Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022);

3) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;

4) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto con esito positivo;

5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;

6) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;

7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale;

8) certificazione del regolamento interno delle società cooperative.

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della medesima domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione.

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI

REQUISITO

INCREMENTO

CREDITI

crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base

ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI commercio, industria, artigianato e agricoltura

1

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda.

3

2

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda.

5

3

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda.

8

4

Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda.

10

crediti ulteriori per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro

5

Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.

5

6

Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del DLgs 9 aprile 2008 n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile».

4

7

i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

i) 6

ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.

ii.) 8

8

Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.

3

9

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.

1

10

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.

3

11

Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro.

6

12

Adozione del DVR anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate

3

13

Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente

2

crediti ulteriori per attività, investimenti o formazione NON ricompresi nel punto precedente.

14

Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.

1

15

Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.

2

16

Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore.

4

17

Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022

2

18

Possesso della certificazione SOA di classifica I.

1

19

Possesso della certificazione SOA di classifica II.

2

20

Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del DLgs 10 settembre 2003 n. 276.

2

21

Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale con esito positivo.

2

22

Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.

2

23

Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.

2

24

Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

2

25

Certificazione del regolamento interno delle società cooperative.

Recupero dei crediti decurtati

Il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni previste dall'allegato I-bis del DLgs 9 aprile 2008 n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri laddove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attività svolta, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti (MLPS - art. 7, co. 1, dm 18 settembre 2024 n. 132; INL - circolare 23 settembre 2024 n. 4).

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti degli organi di vigilanza.

Misura e durata

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Il punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi (MLPS - art. 4, co. 2, dm 18 settembre 2024 n. 132).

Rilascio della patente

Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti interessati presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti (MLPS - art. 1, co. 1, dm 18 settembre 2024 n. 132; INL - circolare 23 settembre 2024 n. 4).

- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti;

- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

- possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente;

- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale. In particolare, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione (art. 46, DPR 28 dicembre 2000 n. 445), mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive (art. 47, DPR 28 dicembre 2000 n. 445).

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. L'accesso al portale avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l'identità del soggetto che effettua l'accesso.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente.

- per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);

- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e dal 23 settembre 2024 è, comunque, possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti. L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva deve essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

Dal 1° novembre 2024 non è possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale (INL - nota 07 ottobre 2024 n. 376).

Contenuti informativi della patente

Per ciascuna patente il portale rende disponibili (MLPS - art. 2, co. 1, dm 18 settembre 2024 n. 132; INL - circolare 23 settembre 2024 n. 4):

- i dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;

- i dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;

- la data di rilascio ed il numero della patente;

- il punteggio attribuito al momento del rilascio;

- il punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

- gli esiti di eventuali provvedimenti di sospensione;

- gli esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.

Le informazioni sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni relative agli esiti di eventuali provvedimenti di sospensione o definitivi per un tempo non superiore a 5 anni dall'iscrizione sul portale.

Termini

I provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente, sono comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'INL ai fini della decurtazione dei crediti (INL - nota 13 marzo 2024 n. 521).

I soggetti interessati informano della presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito (MLPS - art. 1, co. 6, dm 18 settembre 2024 n. 132).

Sanzioni

REVOCA

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio (INL - nota 13 marzo 2024 n. 521; (INL - circolare 23 settembre 2024 n. 4).

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall'INL sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo (ad esempio l'assenza del DURC) non può incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

Il controllo dei requisiti, a campione, può avvenire sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza. Il provvedimento è rimesso alla competenza della Direzione interregionale oppure della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali; a tali Uffici, pertanto, devono essere comunicati i provvedimenti da adottare.

L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non può in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente. Con specifico riferimento al requisito relativo all'assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, deve valutarsi la gravità dell'omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite.

Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle previste, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave (INL - circolare 23 settembre 2024 n. 4):

- Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5

- Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3

- Omessi formazione e addestramento: 3

- Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: 3

- Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3

- Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2

- Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3

- Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2

- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2

- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2

- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2

- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2

- Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1

- Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi: 3

- Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3

- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento: 1

- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5

- Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: 10

- Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: 20.

SOSPENSIONE

Nell'ipotesi in cui nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'INL può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi.

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata. L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento tiene conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni (MLPS - art. 3, co. 2, dm 18 settembre 2024 n. 132).

Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai suddetti soggetti almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 14, DLgs 9 aprile 2008 n. 81) o sequestro preventivo (art. 321 cpp) (MLPS - art. 3, co. 2, dm 18 settembre 2024 n. 132).

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Avverso il provvedimento di sospensione è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all'Ufficio - Ispettorato d'area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro - che ha adottato il provvedimento (INL - circolare 23 settembre 2024 n. 4).

La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di 30 giorni per esprimersi sul ricorso e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata. Qualora la Direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Una volta cessata, per qualunque ragione, l'efficacia del provvedimento sospensivo la competente sede territoriale dell'Ispettorato, entro un congruo termine, provvede a verificare il "ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione".

ATTIVITA' SENZA PATENTE

In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applicano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici (DLgs 31 marzo 2023 n. 36), per un periodo di 6 mesi (art. 27, co. 11, DLgs 9 aprile 2008 n. 81, sost. dall'art. 29, co. 19, lett. a, DL 2 marzo 2024 n. 19, conv. in L 29 aprile 2024 n. 56; INL - nota 13 marzo 2024 n. 521).

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

SOSPENSIONE DELL'INCREMENTO DEI CREDITI

Se sono contestate una o più violazioni (Allegato I-bis DLgs 9 aprile 2008 n. 81) è sospeso l'incremento dei crediti fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, se proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale della stessa (MLPS - art. 6, dm 18 settembre 2024 n. 132).

Fatto salvo quanto sopra previsto, dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni (Allegato I-bis DLgs 9 aprile 2008 n. 81), l'incremento non si applica per un periodo di 3 anni decorrente dalla definitività del provvedimento.

Faq Ispettorato Nazionale del Lavoro

1) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.

La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

2) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?

Qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

3) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.

Il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza.

4) Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente?

L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre - data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti - le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

5) Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell'INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l'autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?

Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.

6) Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.

La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.

7) Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.

8) I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?

Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. In generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del DLgs n. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti

9) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?

In generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del DLgs n. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

10) Il comma 1 dell’art. 27 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”.

Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.

11) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

a cura della redazione Inquery