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venerdì, 04 ottobre 2024 | 11:12

Art Bonus: erogazioni liberali finalizzate al sostegno delle attività di una fondazione

Sono ammissibili al beneficio fiscale le erogazioni liberali destinate al sostegno della fondazione relativamente alle sole attività riconducibili alle categorie previste dalla normativa (AdE - risposta 03 ottobre 2024)

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Art Bonus: erogazioni liberali finalizzate al sostegno delle attività di una fondazione 

Sono ammissibili al beneficio fiscale le erogazioni liberali destinate al sostegno della fondazione relativamente alle sole attività riconducibili alle categorie previste dalla normativa (AdE - risposta 03 ottobre 2024)

Nella fattispecie in esame oggetto d'interpello, l'Istante dichiara di essere una Fondazione di diritto privato, senza fini di lucro, costituita secondo lo schema della fondazione di partecipazione per volere del Comune, suo promotore, con il quale ha in essere una convenzione per la gestione e promozione dello spettacolo, della musica e del teatro attraverso la Civica Scuola di Musica X e la Civica Scuola di Teatro Y.

La Fondazione intende ricevere liberalità da soggetti privati, persone fisiche e giuridiche e, a tal proposito, sottolinea che oltre a ricevere finanziamenti dal FUS «svolge attività in settori rientranti in diverse categorie dello stesso FUS e in particolare nei settori delle istituzioni concertistico orchestrali e/o imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza e/o dei complessi strumentali, e/o delle società concertistiche e corali.».

Ciò posto, chiede se le erogazioni liberali in danaro finalizzate al proprio sostegno possono fruire del c.d. Art bonus e, in particolare, se tali erogazioni possano essere destinate a sostegno dell'intera attività svolta o, di volta in volta, a sostegno di un'attività riconducibile ad uno dei settori del FUS. In tale seconda fattispecie - che l'Istante ritiene contraria alla ratio della norma, dato che l'attività formativa delle scuole è inscindibile rispetto alla possibile categoria FUS di riferimento - chiede se le erogazioni agevolabili debbano essere riferite «ad un intervento di sostegno della intera Scuola.».

Si rammenta che, è previsto un credito d'imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico- orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (art. 1, co. 1, DL 31 maggio 2014 n. 83, conv. in L 29 luglio 2014 n. 106)».

Tale credito d'imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Come precisato nella circolare del 31 luglio 2014, n. 24/E e, da ultimo, nella circolare del 28 dicembre 2023, n. 34/E, il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

- il sostegno di «istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica», nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione dei lavori sopra elencati.

Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il seguente parere dal competente Ministero della cultura: «secondo l'interpretazione fornita dall'Istante, le attività spettacolistiche, finanziate dal FUS, verrebbero svolte con l'apporto di studenti ed ex studenti provenienti dalle scuole di Alta Formazione gestite dalla Fondazione medesima e che pertanto, le attività spettacolistiche e la formazione risulterebbero inscindibilmente legate, anche sotto il profilo dell'ammissibilità al beneficio fiscale in parola».

A tal riguardo il Ministero ha rappresentato che «ai fini dell'ammissibilità al beneficio fiscale dell'Art bonus, pur non essendo necessaria l'effettiva percezione dei contributi a valere sul FUS, deve pur sempre trattarsi di attività dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal decreto ministeriale 27 luglio 2017.

Quanto alla fattispecie in esame, non può che rilevarsi come le attività di formazione, seppur correlate ad attività spettacolistiche, non integrino comunque i requisiti richiesti dalla normativa di settore.».

Pertanto, nel caso in esame, in cui l'istante è «titolare di attività diverse tra loro, alcune delle quali integranti i requisiti per l'ammissibilità al beneficio in parola mentre altre no, nella causale dell'erogazione liberale dovrà essere esplicitamente indicata l'attività che si intende sostenere.».

Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che siano ammissibili al beneficio fiscale dell'Art bonus le erogazioni liberali destinate al sostegno della Fondazione istante relativamente alle sole attività riconducibili in astratto alle categorie previste dal citato decreto ministeriale 27 luglio 2017 mentre sono escluse le somme destinate al "sostegno" delle attività di formazione che, seppur correlate ad attività spettacolistiche, non integrano i requisiti richiesti dalla normativa richiamata.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa