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No alla costituzione del rapporto di lavoro con provvedimento d’urgenza
Non è possibile richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro con un provvedimento d’urgenza in quanto la tutela urgente deve ritenersi ammissibile solo in presenza di diritti perfetti preesistenti alla stessa pronuncia del giudice (Tribunale Bari sentenza 2 settembre 2024, sez. lav.)
No alla costituzione del rapporto di lavoro con provvedimento d’urgenza
Non è possibile richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro con un provvedimento d’urgenza in quanto la tutela urgente deve ritenersi ammissibile solo in presenza di diritti perfetti preesistenti alla stessa pronuncia del giudice (Tribunale Bari sentenza 2 settembre 2024, sez. lav.)
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. un lavoratore chiedeva in via cautelare l'accoglimento delle domande volte ad ottenere la declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento di inidoneità di cui era stato destinatario e la condanna di una società all'assunzione al proprio posto di lavoro ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto provvedimento di inidoneità.
La società ha contestato il ricorso del lavoratore, deducendo l'insussistenza dei presupposti necessari per una pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, rilevando che la tutela urgente deve ritenersi ammissibile solo in presenza di diritti perfetti preesistenti alla stessa pronuncia richiesta al Giudice, posto che il provvedimento cautelare non deve alterare in alcun modo il momento operativo della pronuncia di merito; quindi le sentenze costitutive non sono suscettibili di tutela urgente, proprio perchè si eserciterebbe una funzione strutturalmente anticipatoria che produrrebbe subito quella stessa costituzione del rapporto giuridico che dovrebbe essere presumibilmente introdotto con la sentenza costitutiva.
Di contro, il lavoratore, nel caso di specie, aveva richiesto in sede cautelare la costituzione del rapporto di lavoro attraverso la stipula del contratto di lavoro, sulla base dell'asserita illegittimità del provvedimento di inidoneità, invocando, dunque, una pronuncia di natura costitutiva diretta a modificare "ex post" una situazione giuridica preesistente.
Ebbene, applicando i richiamati principi, come evidenziato dal giudicante, nel caso in esame, è esclusa l'emanazione di un provvedimento d'urgenza strumentale all'accoglimento della domanda avanzata dal lavoratore, atteso che il provvedimento d'urgenza mira alla provvisoria realizzazione di una situazione giuridica perfetta preesistente rispetto alla pronuncia in sede giudiziale, che altrimenti si risolverebbe nella produzione di un anomalo effetto costitutivo anticipato.
di Chiara Ranaudo
Fonte normativa