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mercoledì, 02 ottobre 2024 | 11:06

Durante le ferie il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (Cassazione - ordinanza 27 settembre 2024 n. 25840, sez. lav.)

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Durante le ferie il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (Cassazione - ordinanza 27 settembre 2024 n. 25840, sez. lav.)

Il caso

La Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda di un lavoratore, aveva condannato la società datrice di lavoro al pagamento in favore dello stesso delle differenze retributive dovute per il periodo di ferie godute; il dipendente aveva lamentato che, in relazione ai periodi di fruizione delle ferie annuali, egli non aveva percepito una retribuzione equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio, in quanto la stessa non aveva ricompreso l'indennità perequativa, l'indennità compensativa e il ticket-mensa.
Avverso la decisione della Corte territoriale la datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che le indennità in questione fossero state espressamente poste in correlazione con la presenza fisica ed effettiva del lavoratore in servizio per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze della società, ricordando, preliminarmente, che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria. Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Di tali principi si è fatta interprete la Corte di legittimità che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.
A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, nel caso di specie, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita dal lavoratore.
Sulla base di tali presupposti il Collegio ha concluso che l'interpretazione data dai giudici di merito alle norme collettive aziendali regolanti gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, oltre ad essere del tutto plausibile, era in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa