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ONLUS: precisazioni sui requisiti necessari per fruire del Superbonus
I requisiti necessari, che devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione del Superbonus, devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese (AdE - risposta 01 ottobre 2024 n. 188)
ONLUS: precisazioni sui requisiti necessari per fruire del Superbonus
I requisiti necessari, che devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione del Superbonus, devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese (AdE - risposta 01 ottobre 2024 n. 188)
Nel caso di specie, l'Istante rappresenta di essere un consorzio in forma di società cooperativa sociale ad attività esterna che opera secondo i principi della mutualità senza fini di lucro che «ai sensi dell'art. 10, co. 8, DLgs n. 460 del 1997, risultava annoverata tra le ONLUS di diritto» e, dal 21 marzo 2022, è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'oggetto sociale prevede la gestione ed amministrazione di residenze sanitarie assistenziali ed ospedaliere, con relative attività connesse.
La società Istante intende acquisire, mediante la stipula di un contratto di affitto o di acquisto di ramo d'azienda, la gestione di tre nuove strutture, attualmente gestite da una Fondazione che fa parte del medesimo gruppo Cooperativo a cui appartiene l’istante.
L'istante, che intende effettuare sui suddetti immobili, destinati a centri di servizio per anziani, interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammessi alla detrazione di cui all'art. 119, DL n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), chiede se, per effetto dell'affitto o dell'acquisto del ramo di azienda dalla "Fondazione":
- possa fruire del Superbonus con l'applicazione, per gli immobili di categoria catastale B/1, della peculiare modalità di calcolo prevista dal comma 10-bis del citato art. 119 del decreto Rilancio nonché della facoltà di optare per la cessione del credito;
- ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al citato comma 10-bis dell'art. 119 gli amministratori, che in passato hanno ricevuto compensi, siano tenuti a restituirli o se la condizione di gratuità vada verificata solo a far data dall'avvio dei lavori o di sostenimento delle spese e sino al termine del periodo di beneficio della detrazione.
L'art. 119, DL 19 maggio 2020 n. 34 (cd. decreto Rilancio) conv. in L 17 luglio 2020 n. 77 ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, spettante a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).
L'art. 121 del medesimo decreto Rilancio stabilisce, inoltre, che i soggetti che sostengono spese per gli interventi, in linea generale, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, o optare per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.
In merito all'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale, l'art. 119, co. 9, del decreto Rilancio prevede che la detrazione si applica, tra l'altro, alle «organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'Amministrazione finanziaria, tra l'altro, chiarisce che a detti soggetti (ONLUS, OdV, e APS) non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, fermo restando l'esclusione in base al quale il Superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. Non opera neanche la limitazione in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
L'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata tuttavia, anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, tenendo conto della "natura" degli immobili e del "tipo di intervento" da realizzare.
É stato altresì chiarito che la tassativa elencazione dei soggetti contenuta nel richiamato art. 119, co. 9, lett. d-bis, del decreto Rilancio, limita il proprio ambito applicativo solamente alle ONLUS, alle APS e alle OdV. Il Superbonus spetta, in linea generale, anche ai detentori dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Il detentore, inoltre, deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Con riferimento alle modalità di determinazione delle spese agevolabili, l'elencazione dei titoli che consentono al proprietario o al possessore degli immobili l'applicazione di tali disposizioni è da considerarsi tassativa.
In base alle disposizioni sopra riportate, dunque, ai fini dell'applicazione del citato comma 10-bis dell'art. 119 del decreto Rilancio, i requisiti richiesti, che devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione del Superbonus, devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese (art. 2, co. 3-bis, DL 16 febbraio 2023 n. 11, conv. in L 11 aprile 2023 n. 38).
In sostanza, nel caso in cui l'immobile sia detenuto in base ad un contratto di comodato d'uso gratuito, registrato prima del 1° giugno 2021, può applicare le disposizioni contenute nel predetto comma 10-bis (nel rispetto di ogni altra condizione richiesta) il comodatario del contratto registrato prima della predetta data.
La condizione della data certa, comprovata attraverso la registrazione del contratto di comodato d'uso gratuito, richiesta dalla norma è, dunque, finalizzata a "cristallizzare" le posizioni contrattuali identificando le parti coinvolte.
Ciò premesso, poiché nel caso in esame, i contratti di comodato registrati in data anteriore al 1° giugno 2021, sono stati stipulati tra la "Fondazione" e le parrocchie proprietarie degli immobili oggetto degli interventi agevolati, l'Istante non può applicare le particolari modalità di calcolo di cui sopra. Diversamente, l'Istante potrà applicare il citato comma 10-bis con riferimento alle spese sostenute per gli interventi effettuati sugli immobili facenti parte del contratto stipulato nel 2023, qualora risulti usufruttuario dei predetti immobili «sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese» e tale condizione permanga «fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione».
É necessario, inoltre, che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica «fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese». La gratuità della carica deve sussistere «fino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione». Indipendentemente da quanto previsto nello statuto, inoltre, va dimostrato «con qualsiasi mezzo di prova, oppure con dichiarazioni rese, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.».
Con riferimento alla possibilità che le ONLUS, APS e ODV optino per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, a fronte di un generale divieto all'esercizio di tali opzioni prevede, al ricorrere di determinati presupposti, alcune deroghe specifiche.
In particolare, l'esercizio delle opzioni è consentito, tra l'altro, per le ONLUS, le ODV e le APS che risultino già costituite alla data del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 11 del 2023).
In tale contesto, è intervenuto, da ultimo, l'art. 1, DL 29 marzo 2024 n. 39, conv. in L 23 maggio 2024 n. 67, che ha ridefinito il perimetro di operatività delle deroghe al generale divieto di cessione o sconto in fattura. In particolare, per determinati soggetti, tra i quali le ONLUS, le ODV e le APS (già costituite alla data del 17 febbraio 2023), le deroghe al generale divieto di esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL n. 39 del 2024):
«a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono agevolati e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
[...];
c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati;
e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.».
Pertanto, nel rispetto delle predette condizioni e di ogni altra condizione richiesta, sulle spese sostenute l'Istante potrà esercitare le opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione, di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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