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mercoledì, 18 settembre 2024 | 16:16

Determinato l’EVR per gli edili di Messina

Con accordo siglato il 29 luglio 2024, l’ANCE Messina e le OO.SS. per l’Edilizia Industria provinciale, si è sottoscritto il verbale di accordo per la verifica dell’EVR territoriale per l’anno 2024

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Determinato l’EVR per gli edili di Messina

Con accordo siglato il 29 luglio 2024, l’ANCE Messina e le OO.SS. per l’Edilizia Industria provinciale, si è sottoscritto il verbale di accordo per la verifica dell’EVR territoriale per l’anno 2024


Il giorno 29 luglio 2024, tra l'ANCE Messina e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL di Messina, si è sottoscritto il verbale di accordo per la verifica dell’EVR territoriale.

Le parti si sono riunite al fine di verificare i parametri EVR, ponendo a confronto il triennio 2021-2023 con il triennio 2020-2022 su dati forniti da Cassa Edile Messina.

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 38 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le parti convengono che l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) rimane fissato nella misura massima del 3% (pari al 75% della percentuale massima del 4% stabilita dal CCNL in vigore) dei minimi di paga in vigore dal 1° marzo 2022 e sarà riconosciuto, sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente, dalla mensilità di luglio 2024, in ragione delle verifiche territoriali sull'andamento del settore, fermo restando quanto previsto per la verifica aziendale.

Il valore dell'EVR annualmente determinato territorialmente sarà corrisposto solo dalle aziende che registreranno un incremento di entrambi i parametri relativi all'andamento aziendale.

L'andamento aziendale dovrà essere determinato annualmente sui seguenti parametri aziendali:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile

- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti. Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l’EVR nella misura ridotta.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (3%), l'impresa nelle condizioni di cui sopra erogherà il 50% della somma eccedente la già menzionata misura del 30%

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale