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mercoledì, 18 settembre 2024 | 10:26

Se manca la deliberazione collettiva l’astensione dal lavoro non è sciopero

In assenza di una deliberazione di natura collettiva, l’astensione dal lavoro dei singoli dipendenti non può essere qualificata come sciopero (Cassazione - ordinanza 12 settembre 2024 n. 24473, sez. lav.)

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Se manca la deliberazione collettiva l’astensione dal lavoro non è sciopero

In assenza di una deliberazione di natura collettiva, l’astensione dal lavoro dei singoli dipendenti non può essere qualificata come sciopero (Cassazione - ordinanza 12 settembre 2024 n. 24473, sez. lav.)

Il caso

La Corte di appello di Roma dichiarava legittima la sanzione disciplinare adottata da una società nei confronti di alcuni dipendenti, in ragione della astensione dall'attività lavorativa degli stessi in due giornate.
La corte di merito, in particolare, riteneva che in mancanza di una comunicazione sindacale che dichiarasse l'ora di inizio dello sciopero svolto dai predetti dipendenti ed in assenza, quindi, di una deliberazione collettiva che attribuisse il carattere di "sciopero" al comportamento adottato dal lavoratori, questo fosse da qualificarsi come decisione di astensione dal lavoro assunta da singoli, priva delle caratteristiche della manifestazione collettiva di sciopero.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condividendo le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, secondo cui, nel caso concreto, l'astensione dal lavoro posta in essere dai dipendenti non fosse riconducibile al diritto di sciopero atteso che l'assenza di una deliberazione di natura collettiva di indizione dello sciopero cui far aderire liberamente i lavoratori portava ad escludere che l'astensione in questione fosse collocabile nel concetto di esercizio concreto del diritto in questione.
Il Collegio ha, altresì, ricordato che, sebbene per l'attuazione dello sciopero non si richieda una formale proclamazione né una preventiva comunicazione al datore di lavoro, è necessario che l'astensione, totale o parziale, del lavoro sia collettivamente concordata, a prescindere da chi prenda l'iniziativa della sua attuazione, in presenza di una situazione conflittuale implicante la tutela di un interesse collettivo. Pertanto, può affermarsi che non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro.
In tale prospettiva gli elementi che qualificano l'astensione dal lavoro come sciopero legittimo sono costituiti dalla natura dell'interesse collettivo da tutelare e dunque dalla decisione concordata e preventiva circa l'adozione del comportamento di astensione dal lavoro. Tale ultimo elemento (deliberazione collettivamente assunta) risulta infatti funzionale a dar conto proprio della diffusività dell'interesse (anche se riferito solo ad un gruppo di lavoratori addetti ad una singola funzione) e della natura collettiva dell'azione dimostrativa. Diversamente, ove la decisione dell'astensione e delle modalità di esecuzione dello sciopero siano lasciate totalmente ai singoli interessati, senza una loro predeterminazione, il datore di lavoro potrebbe essere esposto alla seria impossibilità di prevenire eventuali rischi per la salute di tutti i lavoratori ovvero rischi sulla produttività aziendale.
Ebbene, nel caso sottoposto ad esame, la valutazione del giudice d'appello, considerando il concreto atteggiarsi delle modalità decisorie dell'astensione in questione, solo successivamente comunicata dai lavoratori ai rappresentanti sindacali e dunque priva della valenza effettivamente collettiva, risultava coerente con i principi richiamati e con la qualificazione di semplice astensione individuale dal lavoro.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa