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martedì, 17 settembre 2024 | 11:54

Entrate: trattamento fiscale dei premi erogati dalle Università

Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei premi erogati dalle università agli studenti meritevoli, che hanno conseguito un Master di secondo livello. In particolare, si analizza la natura fiscale di tali premi e l’aliquota di ritenuta applicabile (AdE - risposta 16 settembre 2024, n. 184)

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Entrate: trattamento fiscale dei premi erogati dalle Università

Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei premi erogati dalle università agli studenti meritevoli, che hanno conseguito un Master di secondo livello. In particolare, si analizza la natura fiscale di tali premi e l’aliquota di ritenuta applicabile (AdE - risposta 16 settembre 2024, n. 184)

Nel caso di specie, un’Università ha attribuito un premio in denaro agli studenti che hanno ottenuto le migliori valutazioni nelle prove finali e intermedie del Master. Il premio, già soggetto a una ritenuta del 25% alla fonte, era stato certificato nella Certificazione Unica 2024. Il quesito posto dall’istante riguardava la possibilità di recuperare la ritenuta, ritenendo il premio esente da imposte IRPEF.

L’Agenzia ha delineato il quadro normativo applicabile, confermando la tassabilità dei premi come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. d), del TUIR , poiché si tratta di riconoscimenti per "meriti artistici, scientifici o sociali". In questo caso, tali premi non sono finalizzati alla formazione degli studenti, ma alla valorizzazione del merito accademico dopo il conseguimento del titolo.

Di conseguenza, il regime fiscale da applicare prevede una ritenuta del 25%, ai sensi dell'art. 30 DPR 29 settembre 1973, n. 600. Tale ritenuta viene confermata come definitiva, non potendo essere recuperata dall’istante.


Pertanto, ai fini del trattamento dei premi universitari, quando essi non sono finalizzati al sostegno della formazione, ma costituiscono un riconoscimento del merito accademico, rientrano nei redditi diversi e sono soggetti alla ritenuta del 25%.

In sintesi, i premi erogati non godono di esenzione IRPEF, e l'applicazione della ritenuta alla fonte è conforme alle disposizioni di legge, confermando l'orientamento restrittivo dell'Agenzia delle Entrate in materia di premi accademici.

di Anna Russo

Fonte normativa