COLLAUDO
(inquery)
martedì, 17 settembre 2024 | 10:20

Omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in calo interessi di dilazione e di differimento

Per effetto della decisione della Banca Centrale Europea che ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR), l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo e si applica con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024 (INPS - circolare 16 settembre 2024 n. 89)

Newsletter Inquery

Omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in calo interessi di dilazione e di differimento

Per effetto della decisione della Banca Centrale Europea che ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR), l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo e si applica con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024 (INPS - circolare 16 settembre 2024 n. 89)

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR) a decorrere dal 18 settembre 2024.
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, co. 8, lett. a) e lett. b), L 23 dicembre 2000, n. 388.
L’INPS ricorda che, con riferimento alla previsione di cui all'art. 116, co. 10, L n. 388/2000, l'art. 30, co. 2, DL n. 19/2024, è intervenuto sostituendo la previsione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che trova applicazione fino al 31 agosto 2024, con la minore somma costituita, dal 1° settembre 2024, dai soli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Interesse di dilazione e di differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dal 18 settembre 2024, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,65% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione della misura delle sanzioni civili come segue.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).
Al fine di favorire l'adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta (art. 30, co. 1, lett. a), DL n. 19/2024) una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d'anno.
Nelle ipotesi di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia.
Qualora il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all'11,15% i n ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.
Nell'ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d'anno), a decorrere dal 18 settembre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,65%.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa