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venerdì, 13 settembre 2024 | 12:10

Lavoratore disabile: CGUE sul criterio di precedenza della mobilità endoprovinciale

La normativa nazionale concernente la mobilità del personale, che riconosce la precedenza ai lavoratori disabili nelle procedure di mobilità con riguardo alla mobilità endoprovinciale e non a quella tra Province, dà luogo ad una discriminazione indiretta in danno degli stessi lavoratori? Sulla questione dovrà pronunciarsi la CGUE (Cassazione - ordinanza 10 settembre 2024 n. 24336, sez. lav.)

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Lavoratore disabile: CGUE sul criterio di precedenza della mobilità endoprovinciale

La normativa nazionale concernente la mobilità del personale, che riconosce la precedenza ai lavoratori disabili nelle procedure di mobilità con riguardo alla mobilità endoprovinciale e non a quella tra Province, dà luogo ad una discriminazione indiretta in danno degli stessi lavoratori? Sulla questione dovrà pronunciarsi la CGUE (Cassazione - ordinanza 10 settembre 2024 n. 24336, sez. lav.)

Il caso

La vicenda trae le mosse dal ricorso proposto da una lavoratrice, docente di scuola superiore, nei confronti del MIUR, al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla mobilità nell'ambito territoriale della Provincia di Catanzaro in relazione alla domanda presentata in occasione della mobilità nazionale indetta dal MIUR per l'anno scolastico 2018-2019, in ragione della precedenza prevista per i disabili dall'art. 21 della legge 104/1992 (persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi), richiamato dall'art. 601 del d.l. n. 297 del 1994.
La lavoratrice, portatrice di handicap con una riduzione permanente della capacità lavorativa percentuale 70%, in sede di mobilità tra Province aveva indicato la precedenza prevista ma non aveva ottenuto il trasferimento in ragione della mancanza di posti nella sede richiesta, che erano stati assegnati in sede di mobilità endoprovinciale.
La Corte d'Appello di Brescia, richiamando quanto stabilito dal CCNL Scuola, regolante il sistema delle precedenze nei tramutamenti, ha affermato che, nella fattispecie, il diritto di precedenza sussiste con riguardo alla procedura di mobilità nella provincia, ma non con riguardo alla procedura di mobilità tra province. Solo dopo aver concluso le mobilità nella Provincia si può dare corso alla mobilità tra Province, facendo valere il diritto di precedenza in questione; ciò, in quanto tutte le precedenze sono funzionalmente inserite nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, con l'unica eccezione di quelle precedenze (docenti privi di vista o emodializzati) a cui la legge attribuisce prevalenza in tutti i trasferimenti relativi al movimento interregionale, interprovinciale e intercomunale.
Per la cassazione della sentenza di appello la lavoratrice ha proposto ricorso.

La legislazione statale (art. 21, co. 2, L n. 104 del 1992) ha previsto per la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi la precedenza nelle procedure di mobilità. Tale precedenza, è riconosciuta dalla contrattazione collettiva integrativa del Comparto Scuola, ed opera nell'ambito del sistema della mobilità, come disciplinato dalla contrattazione collettiva integrativa medesima, con precedenza della mobilità nella provincia rispetto a quella tra Province, che riprende nella sostanza la legislazione statale degli artt. 465 e 470 del d.lgs. n. 297 del 1994.

La mobilità dei docenti all'interno della provincia precede la mobilità dei docenti tra Province. In ragione all'ordine delle operazioni i movimenti possibili (trasferimenti e passaggi) sono disposti, per ciascuna fase, considerando all'interno della stessa la precedenza per la situazione di disabilità.

Posizione delle parti

La lavoratrice ha lamentato che il sistema della mobilità della scuola pubblica, secondo il quale in una prima fase sono esaminati i trasferimenti chiesti nell'ambito della Provincia, e solo dopo i trasferimenti interprovinciali, e cioè la mobilità tra Province diverse, facendo applicazione all'interno di ciascuna fase dei fattori di precedenza dedotti dagli aspiranti - nella specie la condizione di disabilità in misura maggiore di due terzi - impedisce di rendere effettiva la tutela riconosciuta al soggetto disabile dall'art. 21, co. 2, L n. 104 del 1992, che potrà concorrere solo sui posti residui, diversamente da come previsto per il docente privo della vista o emodializzato, cui è riconosciuta una precedenza assoluta.
In ragione della suddetta successione delle fasi della mobilità, quando vengono scrutinate le domande di mobilità interprovinciale, i posti in origine messi a concorso possono essere stati già coperti, per effetto delle domande di mobilità nella provincia presentate dai docenti che nella stessa già prestano servizio, vanificandosi il rilievo della precedenza attribuita. La condizione di soggetto disabile, ad avviso della ricorrente, dovrebbe far esaminare la domanda di mobilità in via prioritaria assoluta.
Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto il diritto al trasferimento è condizionato alla disponibilità di posti all'interno del territorio richiesto, e nella specie il diritto di precedenza era stato riconosciuto alla docente, ma la domanda di mobilità tra Province proposta dalla stessa non era stata accolta in quanto non vi erano posti vacanti nella sede richiesta.

Rinvio pregiudiziale alla CGUE

La Suprema Corte, evidenziando che il rapporto di lavoro della ricorrente, lavoratrice con contratto di lavoro subordinato, docente della scuola pubblica, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78 CE, ha ritenuto necessario sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni:
- se l'art. 5 "Soluzioni ragionevoli per i disabili" della Direttiva 2000/78/CE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella italiana di cui al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., 2017/2018, che riconosce la precedenza al personale scolastico disabile di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del d.lgs. n. 297/94, facendo precedere la mobilità endoprovinciale alla mobilità tra province.
- se ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78, la situazione di particolare svantaggio in cui possono essere messi i docenti con disabilità superiore ai due terzi dalle suddette disposizioni nazionali sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima, per dover assicurare lo svolgimento di operazioni di mobilità territoriale assai complesse, che coinvolgono tutto il territorio nazionale, per l'inizio dell'anno scolastico, e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e se essi non vadano oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito dalla disciplina normativa e contrattuale. O se, invece, la suddetta disciplina comporti una discriminazione in danno dei suindicati docenti che si traduce nella vanificazione, nei fatti, della riconosciuta precedenza nelle procedure di mobilità perché riguardante solo la mobilità endoprovinciale e non quella tra Province e quindi priva di carattere assoluto (come previsto per altre categorie di disabili).

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa