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venerdì, 13 settembre 2024 | 12:57

Rapporto sulla situazione del personale entro il 20 settembre

Il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti relativo al biennio 2022-2023 deve essere presentato entro il 20 settembre 2024 (MLPS - dm 02 luglio 2024)

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Rapporto sulla situazione del personale entro il 20 settembre

Il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti relativo al biennio 2022-2023 deve essere presentato entro il 20 settembre 2024 (MLPS - dm 02 luglio 2024)

Al fine di accertare eventuali discriminazioni, le aziende che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile occupato.

In via ordinaria la comunicazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell'anno successivo al biennio di riferimento (MLPS - dm 3 giugno 2024).

Limitatamente al biennio 2022-2023 il termine di trasmissione della comunicazione è fissato al 20 settembre 2024 (MLPS - dm 2 luglio 2024).

Aziende obbligate

Le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze ed unità produttive redigono un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati. La presentazione del rapporto è effettuata a cura del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato.

Le aziende con sede legale all’estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di 50 dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia. La presentazione del rapporto è effettuata da una delle sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano.

Le aziende che hanno una soglia dimensionale inferiore a quella suindicata possono inviare la comunicazione su base volontaria.

Modalità di presentazione del rapporto

Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo. A tal fine, sul portale istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://servizi.lavoro.gov.it è reso disponibile un apposito applicativo informatico.

Per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro.

I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.

Al termine della procedura di compilazione dei moduli, l’applicativo informatico del Ministero del lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

Il medesimo applicativo informatico attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Per l’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti trasmessi da aziende con sede legale all’estero, il Ministero del lavoro consente l’accesso all’applicativo informatico da parte delle consigliere e dei consiglieri di parità della regione e della città metropolitana o dell’ente di area vasta ove è situata la sede, dipendenza o unità produttiva che ha presentato il rapporto.

Elenchi delle aziende obbligate alla presentazione del rapporto

Attraverso l’applicativo informatico del Ministero del lavoro è reso disponibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, l’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di cui al presente decreto. Analogamente sono resi altresì disponibili alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori.

Lo stesso Ministero acquisisce le relative informazioni dall’INPS, dalle strutture del Sistema camerale e dagli altri enti che ne sono già in possesso, anche attraverso specifici accordi finalizzati all’interconnessione delle banche dati.

Sanzioni

La mancata trasmissione (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 11, DPR 19 marzo 1955 n. 520. Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, DLgs 11 aprile 2006 n. 198).

di Ciro Banco

Fonte normativa

MLPS - dm 3 giugno 2024
MLPS - dm 2 luglio 2024