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mercoledì, 11 settembre 2024 | 10:47

Nuove opportunità per i contribuenti: il ravvedimento guidato nell'adempimento collaborativo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto n. 126 del 31 luglio 2024, ha introdotto un nuovo regolamento volto a disciplinare la procedura di ravvedimento guidato per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Il provvedimento è stato pubblicato nella GU n. 212 del 10 settembre 2024 ed entra in vigore il prossimo 25 settembre

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Nuove opportunità per i contribuenti: il ravvedimento guidato nell'adempimento collaborativo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto n. 126 del 31 luglio 2024, ha introdotto un nuovo regolamento volto a disciplinare la procedura di ravvedimento guidato per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Il provvedimento è stato pubblicato nella GU n. 212 del 10 settembre 2024 ed entra in vigore il prossimo 25 settembre


Finalità

Il provvedimento in oggetto si inserisce nel contesto di una maggiore trasparenza e collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, offrendo un quadro chiaro per la regolarizzazione delle violazioni tributarie.

Con questo nuovo decreto, il Ministero punta a favorire una maggiore conformità fiscale attraverso un approccio collaborativo, semplificando per i contribuenti il percorso verso la regolarizzazione delle proprie posizioni tributarie.

Ambito di applicazione

I soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo (artt. 3-7 DLgs 05 agosto 2015, n. 128), hanno la possibilità di correggere spontaneamente eventuali omissioni o errori nella determinazione e pagamento dei tributi. Il ravvedimento operoso, già disciplinato dall’art. 13 DLgs 18 dicembre 1997, n. 472, diventa uno strumento ancora più accessibile grazie alla procedura definita dal decreto, che si applica per tutto il periodo di validità del regime collaborativo.

Come avviare la procedura

Il contribuente deve presentare una comunicazione qualificata all’Agenzia delle Entrate entro nove mesi prima della scadenza dei termini di accertamento. Tale comunicazione, che include tutti gli elementi utili per l’analisi della situazione, deve indicare imposte, sanzioni e interessi relativi alla violazione individuata. Può essere consegnata a mano, spedita tramite raccomandata o inviata via PEC, garantendo la massima tracciabilità e sicurezza.

Il confronto con l’Agenzia delle Entrate

Una volta ricevuta la comunicazione, l’Agenzia delle Entrate ha 90 giorni per inviare un ricalcolo delle imposte, sanzioni e interessi dovuti. Il contribuente ha a disposizione almeno 60 giorni per fare osservazioni o chiarimenti, prima che l’Agenzia invii il calcolo definitivo.

La sanzione prevista, ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, può essere ulteriormente abbassata se vengono rispettate le condizioni stabilite nel D.Lgs. 128/2015.

Il contribuente ha anche la facoltà di anticipare la chiusura della procedura, pagando subito gli importi dovuti.

Conclusione della procedura e adempimenti finali

La procedura si conclude con il pagamento delle somme dovute e, quando necessario, la presentazione della dichiarazione integrativa. Va sottolineato che il pagamento non preclude l’avvio di eventuali ispezioni o controlli su periodi d’imposta già esaminati, a meno che non emergano nuove informazioni rilevanti o incomplete.

Nessun impatto finanziario

Infine, il decreto specifica che dall'attuazione di questa nuova procedura non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

di Anna Russo

Fonte normativa


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