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CILA Superbonus: una sentenza a tutela del contribuente
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1651/2025 del 25 febbraio 2025, ha affrontato una questione di grande rilievo per il settore edilizio e fiscale, confermando la natura impugnabile della dichiarazione di inefficacia della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai fini del Superbonus
CILA Superbonus: una sentenza a tutela del contribuente
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1651/2025 del 25 febbraio 2025, ha affrontato una questione di grande rilievo per il settore edilizio e fiscale, confermando la natura impugnabile della dichiarazione di inefficacia della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai fini del Superbonus
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La decisione si inserisce in un contesto giurisprudenziale che vede contrapporsi due diversi orientamenti sulla qualificazione giuridica della CILA e sulla sua idoneità a produrre effetti giuridici vincolanti.
Il contenzioso e la posizione del TAR
Il caso riguarda un ricorso presentato da privati cittadini contro la decisione del Comune di Torre del Greco di dichiarare inefficace la CILA Superbonus presentata nel 2021. Il TAR Campania aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la comunicazione di inefficacia della CILA non avesse natura provvedimentale e fosse priva di lesività immediata.
Secondo il TAR, tale comunicazione rappresenterebbe un mero avviso privo di esecutorietà e forza inibitoria, non idoneo a impedire la prosecuzione dei lavori. Di conseguenza, l’azione impugnatoria proposta dai ricorrenti sarebbe stata priva di fondamento giuridico, in quanto non vi sarebbe stato alcun atto amministrativo suscettibile di annullamento.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, ribaltando la decisione di primo grado, ha invece riconosciuto la piena impugnabilità della dichiarazione di inefficacia della CILA, confermando che tale atto incide direttamente sulla sfera giuridica del privato, precludendogli la possibilità di completare i lavori e ottenere il Superbonus entro il termine normativamente previsto.
In particolare, la sentenza ha chiarito che:
- la CILA, pur rientrando nell’ambito della liberalizzazione delle attività edilizie, non è priva di tutela amministrativa e giudiziaria;
- la dichiarazione di inefficacia non può essere considerata un mero atto interno, ma assume carattere autoritativo e incide in modo significativo sulla posizione giuridica del soggetto privato;
- il Comune, prima di dichiarare l’inefficacia della CILA, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, garantendo al privato la possibilità di integrare la documentazione e correggere eventuali irregolarità.
La decisione del Consiglio di Stato ha importanti implicazioni per i contribuenti e i professionisti del settore fiscale ed edilizio. In particolare:
- Tutela del diritto alla detrazione: La dichiarazione di inefficacia di una CILA Superbonus potrebbe compromettere il diritto del contribuente a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 119, DL n. 34 del 2020. La sentenza afferma la necessità di garantire un’adeguata tutela giurisdizionale contro atti che impediscono l’accesso a tali benefici.
- Ruolo della pubblica amministrazione: I Comuni devono rispettare i principi di buona amministrazione e correttezza procedurale, attivando il soccorso istruttorio prima di dichiarare l’inefficacia di una CILA, soprattutto se questa è funzionale all’ottenimento di agevolazioni fiscali.
- Rischi per i professionisti: I tecnici abilitati che asseverano la conformità della CILA devono prestare particolare attenzione alla documentazione fornita, poiché eventuali errori potrebbero comportare il rischio di decadenza dai benefici fiscali.
di Anna Russo
Fonte normativa
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