COLLAUDO
(inquery)
lunedì, 17 marzo 2025 | 12:12

Disordinata rendicontazione delle trasferte: no al licenziamento

Non integra giusta causa di recesso la condotta del lavoratore con mansioni di tutor consistita nella disordinata rendicontazione delle trasferte effettuate, non congruente con le risultanze del sistema informatico aziendale (Cassazione - ordinanza 11 marzo 2025 n. 6417, sez. lav.)

Newsletter Inquery

Disordinata rendicontazione delle trasferte: no al licenziamento

Non integra giusta causa di recesso la condotta del lavoratore con mansioni di tutor consistita nella disordinata rendicontazione delle trasferte effettuate, non congruente con le risultanze del sistema informatico aziendale (Cassazione - ordinanza 11 marzo 2025 n. 6417, sez. lav.)

Seguici:

Il caso

La Corte d'appello di Ancona dichiarava illegittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato ad un lavoratore dipendente di una società di trasporti, per aver falsamente attestato l'esecuzione di trasferte in qualità di tutor di bordo, al fine di percepire la relativa indennità.
Ad avviso dei giudici di appello il fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL.
Secondo la Corte, infatti, dagli atti di causa e dall'istruttoria espletata era emerso che il lavoratore, dotato di ampia autonomia organizzativa nell'espletamento delle sue mansioni di tutor, avesse non già falsamente attestato di avere effettuato le sue prestazioni di tutor di bordo, essendogli, piuttosto, imputabile una disordinata rendicontazione delle medesime, non congruente con le risultanze del sistema informatico aziendale.
La massima sanzione espulsiva non era, dunque, proporzionata all'effettivo disvalore sociale dei fatti posti a suo fondamento e da tanto discendeva l'illegittimità del licenziamento impugnato, non essendo riscontrabile nella fattispecie un comportamento idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione fra le parti nel rapporto di lavoro.
Inoltre, la Corte di merito, nel ritenere che dovesse trovare applicazione nel caso in esame l'art. 18, co. 4, L n. 300/1970, rilevava che - trattandosi di comportamenti privi di intenzionalità lesiva, ancorché negligenti, posti in essere dal lavoratore, da cui erano scaturite conseguenze non connotate da particolare gravità per l'azienda - la contrattazione collettiva riteneva per queste ipotesi proporzionata una sanzione conservativa, dovendosi applicare la sanzione espulsiva nei soli casi di comportamenti dolosi ovvero compiuti anche in modo negligente, ma arrecando grave pregiudizio all'azienda o gravi lesioni a lavoratori o terzi.
Avverso tale decisione la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni raggiunte dai giudici di merito che avevano accertato che il lavoratore aveva sempre effettuato la trasferta nei giorni indicati, non essendo in contestazione l'effettuazione o meno della trasferta ma, in misura irrisoria ed assolutamente trascurabile, il solo quantum (ovvero la durata complessiva della trasferta). Gli errori di rendicontazione commessi dal lavoratore, inoltre, risultavano circoscritti a soli 8 episodi, con un danno patito dalla società non superiore a poche decine di euro, e quindi in misura tale da non integrare un forte pregiudizio all'azienda o un forte pregiudizio alla sicurezza, richiesti dalla contrattazione collettiva ai fini della legittimità del licenziamento.
Il Collegio ha, altresì, ritenuto immune da censure la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata che aveva fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dalla L 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, co. 4 e 5, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.
Ebbene, nel caso in esame, come evidenziato dai giudici di legittimità, la Corte di merito, qualificati come negligenti i comportamenti tenuti dal lavoratore, aveva ritenuto gli stessi riconducibili alle disposizioni del CCNL in cui erano disciplinate le ipotesi di abituale negligenza nell'osservanza degli obblighi di servizio, disposizioni, queste ultime, contenenti clausole generali ed elastiche.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa