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lunedì, 10 febbraio 2025 | 17:37

Novità CIG in deroga settore moda: istruzioni operative

L'Istituto fornisce le istruzioni per l'applicazione della misura di sostegno al reddito in favore del settore della moda, a seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 20 dicembre 2024, n. 199 all'articolo 2 del Decreto-legge n. 160/2024, che ha esteso sia la platea dei destinatari sia la durata complessiva della misura (INPS – Circolare 07 febbraio 2025, n. 39)

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Novità CIG in deroga settore moda: istruzioni operative

L'Istituto fornisce le istruzioni per l'applicazione della misura di sostegno al reddito in favore del settore della moda, a seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 20 dicembre 2024, n. 199 all'articolo 2 del Decreto-legge n. 160/2024, che ha esteso sia la platea dei destinatari sia la durata complessiva della misura (INPS – Circolare 07 febbraio 2025, n. 39)

L'articolo 2, del DL 28 ottobre 2024 n. 160 ha introdotto una misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti operanti nei settori, industria e artigianato, tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero e conciario , in deroga alle disposizioni in materia di durata delle integrazioni salariali (artt. 412 e 27, DLgs  14 settembre 2015 n. 148).

In sede di conversione del DL 28 ottobre 2024, n. 160, la misura è stata estesa ad ulteriori settori e attività ed è stato ampliato il periodo di fruibilità della misura (L 20 dicembre 2024, n. 199).

Destinatari della misura

Nella versione originaria la norma ha previsto tra i destinatari della misura i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché nel settore conciario.

Con la modifica introdotta in sede di conversione del decreto legge la misura è stata estesa ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro , anche artigiani, operanti nel settore della pelletteria, nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella sottostante e dal codice ATECO 25.62.00 (Lavori di meccanica generale).

Codice ATECO 2007

Descrizione codice ATECO

15.12.01

Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione

20.59.40

Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)

22.29.09

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.

24.41.00

Produzione di metalli preziosi e semilavorati

25.61.00

Trattamento e rivestimento dei metalli

25.73.20

Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

25.99.99

Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.

28.29.91

Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

28.49.01

Fabbricazione di macchine per la galvanostegia

28.94.10

Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

28.94.20

Fabbrica

I datori di lavoro (Industria e Artigianato) operanti nel settore della pelletteria erano già stati annoverati dall'Inps tra quelli destinatari della misura (Inps - circolare 99/2024, all. 1).

Ai datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nella Tabella, nonché a quelli appartenenti al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00, l'accesso al trattamento è stato esteso dalla legge di conversione n. 199/2024.

Ai fini del riconoscimento, i datori di lavoro come sopra identificati devono altresì:

- essere classificati dall'Inps nei settori Industria o Artigianato (art. 49 DL 9 marzo 1989, n. 88);

- avere una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura;

- avere già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato (di seguito, FSBA) di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo per l'accesso all'Assegno di integrazione salariale.

Durata

In deroga alle disposizioni in materia di durata dei trattamenti di integrazione salariale, per l'anno 2024, l'Istituto riconosce ai destinatari sopra individuati un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali (art. 3, DLgs n. 148 del 2015), per un periodo massimo pari a 12 settimane fino al 31 gennaio 2025.

Al riguardo, si precisa che mentre i datori di lavoro già destinatari della misura possono accedere all'intero periodo tutelato (massimo 12 settimane di trattamenti), i datori di lavoro operanti nell'ambito dei nuovi settori a cui è stato esteso l'accesso alla misura di sostegno possono, invece, richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell'attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025. Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere trasmessa all'Inps entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Qualora l'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - che per i datori di lavoro operanti nelle attività oggetto di estensione non può essere anteriore al 28 dicembre 2024 - si collochi dopo il 27 dicembre 2024 i 15 giorni decorrono dal 7 febbraio 2025.

I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.

Ai fini della trasmissione della domanda, i datori di lavoro operanti nei settori a cui è stata estesa la tutela devono utilizzare la causale: "ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024".

I medesimi datori di lavoro, inoltre, all'atto della trasmissione della domanda, devono rilasciare una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e disponibile all'interno della procedura informatica - in cui attestano di svolgere l'attività, in modo esclusivo o prevalente, nell'ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.

Atteso che la misura può essere riconosciuta esclusivamente ai datori di lavoro che hanno raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa ordinaria che regola la materia, la domanda deve essere integrata con una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e disponibile all'interno della procedura informatica - in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Si ricorda che per biennio mobile si intende un lasso temporale pari a due anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni datore di lavoro per ogni singola unità produttiva. Tale arco temporale costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di settimane di trattamento di integrazione salariale già concesso.

Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l'inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo - anche in costanza di utilizzo del trattamento - ed è diverso per ogni singolo datore di lavoro, in ragione dell'ultimo giorno di trattamento richiesto.

Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell'accesso alla misura di sostegno, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Sempre con riferimento al settore dell'Artigianato, i datori di lavoro devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA per mezzo di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.

Si ricorda altresì che tutti i datori di lavoro sono tenuti a dichiarare di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.

Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

I periodi autorizzati sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS – Circolare 07 febbraio 2025, n. 39