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FASDAPI: contribuzione 2025 per la copertura delle prestazioni assistenziali
Per l’anno 2025 restano confermati gli importi dei contributi annuali dovuti per i dirigenti per la copertura di tutte le prestazioni assistenziali (FASDAPI – circolare 30 novembre 2024 n. 138)
FASDAPI: contribuzione 2025 per la copertura delle prestazioni assistenziali
Per l’anno 2025 restano confermati gli importi dei contributi annuali dovuti per i dirigenti per la copertura di tutte le prestazioni assistenziali (FASDAPI – circolare 30 novembre 2024 n. 138)
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A partire dal 1° gennaio 2025, le Compagnie assicurative hanno determinato un aumento dei premi relativi alla gestione infortuni. Restano confermati gli importi dei contributi annuali dovuti per i dirigenti per la copertura di tutte le prestazioni assistenziali: temporanea caso morte, invalidità permanente da malattia e infortuni professionali ed extra professionali, come previsti dall’art. 12 sezione prima del c.c.n.l. Confapi-Federmanager (massimale assicurato in caso di Morte o IPM pari ad € 300.000,00), suddivisi nelle seguenti quattro fasce contributive:
ETA' DEL DIRIGENTE | Contributo in Euro |
FINO A 50 ANNI | 1.650,00 |
DA 51 A 55 ANNI | 1.800,00 |
DA 56 A 60 ANNI | 2.200,00 |
DA 61 A 75 ANNI | 2.450,00 |
Per gli ingressi in corso d’anno è confermata la norma sull’entrata in garanzia per la copertura dei rischi assicurati in favore dei dirigenti di aziende che applicano il c.c.n.l. stipulato da Confapi e Federmanager dalla data di assunzione o nomina del dirigente, a condizione che la stessa azienda provveda ad inviare al Fondo, entro 15 giorni dalla stessa data di assunzione o nomina, il relativo modulo di “comunicazione di iscrizione ” debitamente sottoscritto anche dal dirigente, reperibile nella sezione moduli vari, area DIRIGENTI del sito www.fasdapi.it. In caso di invio al Fondo della “comunicazione di iscrizione” dopo 15 giorni dalla data di assunzione o nomina del dirigente, la copertura dei rischi decorre dalle ore 24 del giorno dell’invio al Fondo della predetta comunicazione, a mezzo raccomandata a.r o Pec.
Le garanzie assicurate cesseranno alle ore 24 del giorno in cui, per qualunque causa, sarà risolto il rapporto di lavoro con l'Azienda la quale è tenuta ad inviare al Fondo, entro i successivi 15 giorni, comunicazione inerente.
Al fine di garantire la effettiva copertura dei rischi assicurati, le Aziende devono accertarsi che nella causale di versamento del bonifico bancario sia tassativamente indicato il codice prestampato nel riquadro "causale versamento" della lettera d'ordine riportata in calce allo stesso mod. FASDAPI “12”.
Il mancato pagamento dei contributi entro il 10 gennaio 2025, per il “rinnovo” delle coperture assicurate nel precedente anno, comporta la cancellazione dell’iscrizione al Fondo e la relativa cessazione delle garanzie sui rischi assicurati con decorrenza dal 1° gennaio 2025.
Il mancato pagamento dei contributi relativi alle nuove iscrizioni “ingressi in corso d’anno” comporta la non attivazione delle garanzie previste dall’art. 12 c.c.n.l. dirigenti PMI
Per le aziende resta confermato il vantaggio economico derivante dalla iscrizione al Fasdapi nel senso che, sugli importi a carico azienda corrisposti al Fondo, devono essere conteggiati e versati, in favore dell’INPS, non i contributi ordinari ma soltanto il contributo di solidarietà del 10%. La quota a carico di ciascun dirigente (€ 200,00) viene recuperata direttamente in busta paga.
di Francesca Esposito
Fonte normativa