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Una tantum di 400 euro nella Vigilanza Privata
Con accordo del 2 dicembre 2024, è stata disciplinata la modalità di erogazione dell'Una tantum per il settore della Vigilanza Privata
Una tantum di 400 euro nella Vigilanza Privata
Con accordo del 2 dicembre 2024, è stata disciplinata la modalità di erogazione dell'Una tantum per il settore della Vigilanza Privata
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L’accordo stipulato pochi giorni fa tra AGCI, ANIVP, ASSIV, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, UNIV e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, ha disciplinato le modalità di erogazione dell'Una tantum di cui all'Accordo del 30 maggio 2023 e 16 febbraio 2024 per il settore della Vigilanza Privata.
I lavoratori aventi diritto all'erogazione delle tranche di una tantum sono quelli inquadrati sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) sia nel ruolo amministrativo in forza nel settore alla data del 30 maggio 2023.
La prima e seconda tranche di euro 135 (peri lavoratori inquadrati al 4 livello da riparametrarsi per gli altri livelli d'inquadramento e per i lavoratori part time) previste in pagamento per i mesi di settembre 2023 e settembre 2024 sono da riconoscere per intero al personale inquadrato sia nel ruolo tecnico operativo (G.p.G.) che nel ruolo amministrativo. In caso di difformi applicazioni da parte delle imprese rispetto a quanto sopra definito, le tranches suddette saranno versate agli aventi diritto che non l'avessero ancora percepita con la mensilità di novembre 2024.
Con la retribuzione del mese di settembre 2025 al personale di cui al comma 2, verrà riconosciuta la terza tranche pari a € 130,00 (per i lavoratori inquadrati al 4 livello da riparametrarsi per gli altri livelli e per i lavoratori part time), a condizione che sia ancora in forza al momento dell'erogazione della tranche.
Ai lavoratori, interessati da procedure di cambio appalto nel periodo ricompreso tra il 1 ottobre 2024 ed il 30 settembre 2025, il pagamento della terza tranche di una tantum sarà corrisposto dall'impresa uscente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, prò quota per ogni mese di effettiva permanenza in servizio alle proprie dipendenze e l'eventuale importo residuo verrà liquidato dall’impresa subentrante nei suddetti tempi ed alle suddette condizioni.
Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
di Flavia Sansone
Fonte Contrattuale