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Accordo Sicurezza: le novità sulla formazione dei lavoratori
In attesa dell'approvazione definitiva del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, si illustrano le principali novità in merito alla durata ed ai contenuti minimi dei percorsi formativi dei lavoratori.
Accordo Sicurezza: le novità sulla formazione dei lavoratori
In attesa dell'approvazione definitiva del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, si illustrano le principali novità in merito alla durata ed ai contenuti minimi dei percorsi formativi dei lavoratori.
Secondo la bozza del nuovo Accordo Stato- Regioni (la cui approvazione definitiva prevista per lo scorso 7 novembre è stata rinviata), la durata del modulo di formazione generale non deve essere inferiore alle 4 ore. La formazione specifica deve avere una durata minima pari a:
- 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto,
e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
Pertanto, la durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori è pari a:
- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: (TOTALE 8 ore)
- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: (TOTALE 12 ore)
- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: (TOTALE 16 ore)
Per ciascun corso, il soggetto formatore deve:
- predisporre il progetto formativo;
- ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Tale limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
- attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
- tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
- verificare, ai fini dell'ammissione alla verifica finale dell'apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
- predisporre il verbale della verifica finale;
- predisporre l'attestato di formazione.
Le modalità di erogazione per i corsi sono: presenza fisica; video conferenza sincrona; e-learning; modalità mista.
La formazione generale deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, con specifico riguardo ai seguenti contenuti:
- concetti di pericolo, rischio e danno;
- prevenzione e protezione;
- organizzazione della prevenzione aziendale e il sistema di partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.
La formazione specifica, invece, deve essere riferita ai rischi specifici dell'attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.
di Francesca Esposito