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venerdì, 08 novembre 2024 | 12:35

Accordo Sicurezza: le novità sulla formazione dei lavoratori

In attesa dell'approvazione definitiva del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, si illustrano le principali novità in merito alla durata ed ai contenuti minimi dei percorsi formativi dei lavoratori.

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Accordo Sicurezza: le novità sulla formazione dei lavoratori

In attesa dell'approvazione definitiva del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, si illustrano le principali novità in merito alla durata ed ai contenuti minimi dei percorsi formativi dei lavoratori.

Secondo la bozza del nuovo Accordo Stato- Regioni (la cui approvazione definitiva prevista per lo scorso 7 novembre è stata rinviata), la durata del modulo di formazione generale non deve essere inferiore alle 4 ore. La formazione specifica deve avere una durata minima pari a:

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso;

- 8 ore per i settori della classe di rischio medio;

- 12 ore per i settori della classe di rischio alto,

e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Pertanto, la durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori è pari a:

- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: (TOTALE 8 ore)

- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: (TOTALE 12 ore)

- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: (TOTALE 16 ore)

Per ciascun corso, il soggetto formatore deve:

- predisporre il progetto formativo;

- ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Tale limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;

- attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);

- tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;

- verificare, ai fini dell'ammissione alla verifica finale dell'apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;

- predisporre il verbale della verifica finale;

- predisporre l'attestato di formazione.


Le modalità di erogazione per i corsi sono: presenza fisica; video conferenza sincrona; e-learning; modalità mista.

La formazione generale deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, con specifico riguardo ai seguenti contenuti:

- concetti di pericolo, rischio e danno;

- prevenzione e protezione;

- organizzazione della prevenzione aziendale e il sistema di partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;

- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

La formazione specifica, invece, deve essere riferita ai rischi specifici dell'attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.

di Francesca Esposito