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venerdì, 08 novembre 2024 | 12:11

Effetti delle sospensioni emergenziali sulla prescrizione degli obblighi contributivi

Confermata l’applicabilità dei periodi di sospensione emergenziale che differiscono i termini di versamento dei contributi previdenziali e incidono sulla decorrenza dei termini di prescrizione (Tribunale Roma - sentenza 22 ottobre 2024 n. 10527, sez. lav.)

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Effetti delle sospensioni emergenziali sulla prescrizione degli obblighi contributivi

Confermata l’applicabilità dei periodi di sospensione emergenziale che differiscono i termini di versamento dei contributi previdenziali e incidono sulla decorrenza dei termini di prescrizione (Tribunale Roma - sentenza 22 ottobre 2024 n. 10527, sez. lav.)

Il caso

La vicenda trae le mosse dal ricorso proposto da un lavoratore avverso l’avviso di addebito notificatogli per l’ omesso versamento di contributi dovuti alla Gestione Separata per l’anno 2016. Il ricorrente, in particolare, deduceva l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 3, co. 9, L. 335/1995.
Di contro, l’Ente previdenziale poneva a fondamento della sua tesi la duplice circostanza che:
- il termine previsto per il versamento dei contributi per l’anno 2016 era stato differito al 20 luglio 2017 dal DPCM del 3 agosto 2017 e, successivamente, era stato sospeso, secondo le previsioni dell’art. 37, co. 2, DL n.18/2020, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, e secondo le previsioni dell’art. 11, co. 9, DL n. 183/2020, dal 31 dicembre 2020 sino al 30 giugno 2021, cioè, per un totale complessivo di 311 giorni, così facendo slittare la scadenza al 27 maggio 2023;
- medio tempore, aveva provveduto a notificare al lavoratore in data 12 gennaio 2023 l’avviso bonario avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei contributi e delle sanzioni in questione.

La decisione del Tribunale

Il Giudice del lavoro ha respinto il ricorso, confermando lo slittamento dei termini di prescrizione in materia previdenziale per effetto dei periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale.
Il Tribunale ha, preliminarmente, ricordato che per gli iscritti alla Gestione separata il versamento dei contributi deve essere effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e la decorrenza della prescrizione quinquennale dei contributi ex art. 3, co. 9 e 10, L. 335/1995 va individuata in relazione al termine di versamento legislativamente previsto.
Nel caso di specie, in particolare, il termine rilevante per il versamento per l’anno in questione era il 20 luglio 2017, differito ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. a), D.P.C.M. 3 agosto 2017.
Tuttavia, come evidenziato dal Tribunale, andavano tenuti nel debito conto anche i due periodi di sospensione ex lege richiamati dall’ente previdenziale, previsti nel contesto delle misure adottate per fronteggiare le problematiche connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Da tanto discendeva che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria riprendessero a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, con l’ulteriore precisazione che, ove il decorso avesse avuto inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso sarebbe stato differito alla fine del periodo.
Nel periodo intermedio, poi, era stato notificato al ricorrente l’avviso bonario di pagamento, idoneo ad interrompere il termine di prescrizione. Esso, invero, conteneva tutte le informazioni necessarie a porre l’interessato in condizione di conoscere l’entità della pretesa creditoria, la ragione della pretesa stessa, nonché la richiesta di versamento degli importi e presentava tutti i requisiti che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve possedere un atto al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, risultando, dunque, idoneo a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa