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Autotutela tributaria: le nuove linee guida del Fisco per una gestione uniforme
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, fornendo una serie di chiarimenti e linee guida operative destinate agli uffici tributari per l’applicazione delle nuove norme sull’autotutela
Autotutela tributaria: le nuove linee guida del Fisco per una gestione uniforme
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, fornendo una serie di chiarimenti e linee guida operative destinate agli uffici tributari per l’applicazione delle nuove norme sull’autotutela
Questa circolare nasce dalla necessità di uniformare e rendere più trasparente il processo di autotutela tributaria alla luce delle modifiche introdotte dagli artt. 10-quater e 10- quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente, che definiscono e differenziano le condizioni per l’esercizio dell’autotutela obbligatoria e di quella facoltativa.
Autotutela obbligatoria (art. 10-quater)
Con la nuova disciplina, l’autotutela obbligatoria rappresenta un dovere per l’amministrazione finanziaria in presenza di vizi palesi e specificamente indicati nella normativa. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad annullare, in tutto o in parte, l’atto impositivo senza necessità di istanza da parte del contribuente, anche se l’atto è già definitivo o in pendenza di giudizio.
Le principali situazioni in cui si applica l’autotutela obbligatoria includono:
- errore di persona: attribuzione dell’atto al soggetto sbagliato;
- errore di calcolo: errori matematici evidenti;
- errore sull’individuazione del tributo: applicazione errata del tipo di imposta;
- errore materiale del contribuente: sbagli facilmente riconoscibili;
- errore sul presupposto d’imposta: mancanza del requisito che giustifica l’imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente effettuati;
- mancanza di documentazione, sanabile entro i termini previsti.
In questi casi, l’obbligo di autotutela è circoscritto agli errori manifesti, escludendo ogni valutazione interpretativa o giurisprudenziale controversa. L’ufficio competente deve rispondere entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di autotutela obbligatoria, garantendo così tempi certi e rapidi per il contribuente.
Autotutela facoltativa (art. 10-quinquies)
Al di fuori dei casi di autotutela obbligatoria, l’amministrazione finanziaria mantiene un potere discrezionale di autotutela facoltativa, esercitabile anche senza richiesta del contribuente. Questa possibilità riguarda quegli errori o irregolarità dell’atto impositivo che non rientrano tra i vizi tassativi della procedura obbligatoria, ma che comunque possono giustificare una revisione dell’atto, a beneficio della correttezza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
La circolare chiarisce che l’autotutela facoltativa può essere esercitata anche per atti ormai definitivi, e senza limiti temporali stringenti, sebbene la discrezionalità imponga un’accurata valutazione dell’interesse pubblico alla stabilità delle decisioni amministrative. La mancata risposta a una richiesta di autotutela facoltativa, tuttavia, non è impugnabile dal contribuente, proprio perché l’autotutela facoltativa non rappresenta un diritto vincolante.
Presentazione della richiesta di autotutela
Secondo le istruzioni operative della circolare, la richiesta di autotutela va presentata all’ufficio che ha emesso l’atto contestato, corredandola di tutti gli elementi e documenti necessari a dimostrare la sussistenza del vizio. Se l’istanza è erroneamente inviata a un ufficio incompetente, questo dovrà trasmetterla all’ufficio competente, informandone il contribuente in ottemperanza ai principi di collaborazione e buona fede.
Inoltre, la richiesta di autotutela non sospende automaticamente i termini per la proposizione del ricorso giudiziale. Pertanto, il contribuente dovrà eventualmente attivare entrambe le procedure in parallelo per tutelarsi contro scadenze sfavorevoli.
Sospensione amministrativa dell’esecuzione dell’atto
Una delle novità di rilievo introdotte dalla circolare riguarda la possibilità per l’ufficio di sospendere amministrativamente l’esecuzione dell’atto contestato. Questa misura è possibile sia in autotutela obbligatoria sia in autotutela facoltativa, e consente di evitare potenziali danni al contribuente nel caso di atti che appaiano evidentemente infondati o illegittimi. Tuttavia, tale sospensione non influisce sui termini processuali e l’atto continua a ritenersi valido fino a un eventuale annullamento totale o parziale.
Decisione e motivazione del provvedimento
La circolare specifica che il provvedimento conclusivo dell’istruttoria in autotutela deve essere notificato al contribuente, il quale, in caso di autotutela parziale, riceverà un provvedimento motivato che indica le ragioni del parziale accoglimento o diniego. In caso di provvedimento di autotutela totale, l’ufficio è tenuto a fornire una motivazione puntuale sugli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all’annullamento dell’atto.
Limiti de efficacia delle richieste in autotutela
La circolare chiarisce che, una volta definiti in via agevolata alcuni aspetti dell’atto (es. sanzioni ridotte o pagamento di importi concordati), non sarà possibile chiedere la restituzione delle somme già versate. Questo principio mira a salvaguardare la stabilità dei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, e a prevenire abusi del diritto a ricorrere alla giurisdizione tributaria.
di Anna Russo
Fonte normativa