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giovedì, 07 novembre 2024 | 16:26

Aumento retributivo e premio di continuità: sottoscritto CIPL per gli operai agricoli di Imperia

Sottoscritto il rinnovo del CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Imperia

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Aumento retributivo e premio di continuità: sottoscritto CIPL per gli operai agricoli di Imperia

Sottoscritto il rinnovo del CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Imperia

Il giorno 3 settembre 2024, tra la COLDIRETTI Imperia, la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Imperia, l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI CONFAGRICOLTURA e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL, la UILA-UIL si è stipulato il Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per gli operai dipendenti da Aziende agricole, florovivaistiche, manutenzione del verde, agrituristiche e del settore ittico, da valere su tutto il territorio della provincia di Imperia.

Di seguito riportate alcune tra le più significative novità previste:

Aumento retributivo

Dopo ampia discussione si è giunti alla stesura definitiva del testo con le relative modifiche, individuando la percentuale di aumento salariale che coinvolgerà tutti i lavoratori interessati del settore.

Tali importi saranno pari al 6% erogati con una prima tranche pari al 5% a partire dalla mensilità di Ottobre 2024 e una seconda tranche pari 1% a partire dalla mensilità di Gennaio 2025.

La Flai-Cgil si riserva una valutazione all'interno dei propri organismi dirigenti per un'eventuale futura sottoscrizione visto che l'accordo non prevede il recupero completo dell'inflazione nel biennio.

Premio di continuità

Si istituisce un premio di continuità per i lavoratori a tempo determinato che abbia prestato la propria manodopera presso la stessa azienda nel biennio 2025-2026 per almeno 314 giornate complessive pari a 120 euro. Tale istituto potrà essere erogato a discrezione dell'azienda all'atto della nuova assunzione nell'anno 2027.

Le parti si danno atto che il suddetto articolo è istituito in via sperimentale e verrà ridiscusso nel prossimo rinnovo contrattuale.

Permessi straordinari

II lavoratore a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di giorni tre in caso di decesso di parenti o affini sino al secondo grado. Nel caso l'evento avvenga fuori della provincia di residenza del lavoratore, avrà diritto ad un ulteriore permesso di giorni due non retribuiti.

Se la distanza dalla sede del luogo abituale di lavoro è superiore a 500 km il lavoratore avrà diritto a 4 giorni retribuiti e potrà usufruire di un ulteriore giorno di permesso non retribuito.

Le parti concordano di riconoscere tre giorni retribuiti al padre lavoratore in caso di assistenza al parto del figlio.

Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale di cui all'art. 32. co. 1. del DLgs n. 151 del 2001, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni primo, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonchè l'ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive, come previsto dall'art. 39 del CCNL. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione entro 48 ore dall'inizio dell'assenza dal lavoro. In casi eccezionali e giustificati, previo accordo con l'azienda tale termine potrà essere ridotto 24 ore.

In caso di matrimonio il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni di calendario da usufruire entro 6 mesi dalla data dell'evento compatibilmente con le esigenze aziendali. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.

Ferie solidali

I lavoratori assunti a temo indeterminato potranno, compatibilmente con le esigenze aziendali, cedere a titolo gratuito e su base volontaria le ferie e i riposi da loro maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, con le modalità e i modi previsti dall'art. 37 del CCNL. Di tale istituto potranno usufruire anche i componenti delle unioni civili e le convivenze di fatto secondo la normativa vigente.

Decorrenza e durata

Le norme contenute nel presente contratto integrativo provinciale si applicano con decorrenza dal 1° ottobre 2024.

Il contratto provinciale scade il 31 dicembre 2027 sia per la parte economica che per la parte normativa.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 4 mesi prima della scadenza.

Il Contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

di Sarah Arzanese

Fonte contrattuale

  • CIPL 3/9/2024