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Sottrazione di merce scaduta: illegittimo il licenziamento del lavoratore
Sproporzionata la sanzione espulsiva per il lavoratore a cui sia stata contestato il prelievo di merce scaduta, priva di valore patrimoniale per l'azienda (Cassazione - ordinanza 25 ottobre 2024 n. 27695, sez. lav.)
Sottrazione di merce scaduta: illegittimo il licenziamento del lavoratore
Sproporzionata la sanzione espulsiva per il lavoratore a cui sia stata contestato il prelievo di merce scaduta, priva di valore patrimoniale per l'azienda (Cassazione - ordinanza 25 ottobre 2024 n. 27695, sez. lav.)
La Corte d'appello di Palermo, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, accertava la illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa ad un lavoratore dalla società datrice di lavoro per il fatto addebitato consistente nel prelievo di merce scaduta.
La Corte territoriale, in particolare, riteneva mancanti fatti che potessero rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l'elemento fiduciario, trattandosi di sottrazione di merce scaduta e quindi priva di ogni valore patrimoniale per l'azienda, e in assenza di elemento intenzionale (vista l'incertezza emersa in giudizio sulla effettiva conoscenza delle istruzioni operative da parte del lavoratore per il discarico dei prodotti non più commerciabili); considerata, pertanto, l'inoffensività della condotta addebitata, tale da ridurre, fino a neutralizzarla, la portata antigiuridica, i giudici di appello applicavano il regime reintegratorio previsto dall'art. 18, co. 4, L n. 300 del 1970.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze della società, rilevando che la Corte distrettuale si era attenuta ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità circa la nozione - in tema di licenziamento individuale per giusta causa - di insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria, tale da comprendere anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità.
Difatti, secondo quanto evidenziato dal Collegio, nel caso di specie la Corte territoriale aveva tenuto in considerazione gli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo ed era pervenuta alla conclusione della insussistenza di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, accertando altresì - ai fini del regime di tutela da applicare - la ricorrenza della nozione di "insussistenza del fatto" di cui all'art. 18, co. 4, L n. 300/1970.
di Chiara Ranaudo
Fonte normativa