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ENEL: ampliate le misure a sostegno della genitorialità
Con l’intesa del 5 novembre 2024 sono stati rafforzati i trattamenti a favore dei genitori lavoratori, per supportarli nella cura dei figli
ENEL: ampliate le misure a sostegno della genitorialità
Con l’intesa del 5 novembre 2024 sono stati rafforzati i trattamenti a favore dei genitori lavoratori, per supportarli nella cura dei figli
In data 5 novembre 2024, ENEL Italia e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL hanno sottoscritto un accordo che, facendo seguito all’intesa del 24 gennaio 2023, amplia e rafforza le misure già introdotte, costituendo un ulteriore passo avanti per le lavoratrici e i lavoratori in materia di genitorialità.
Inoltre, il nuovo accordo ha il pregio di riunire in un unico documento tutte le disposizioni relative al tema, così da disporre di un unico testo organico riepilogativo delle misure introdotte con la contrattazione integrativa aziendale.
In aggiunta ai 10 giorni (20 in caso di parto plurimo) di congedo obbligatorio per i lavoratori padri previsti dalle norme di legge, saranno riconosciuti 20 giorni di permesso retribuito, comprensivi di quanto previsto dal vigente CCNL (art. 32, co. 4).
Tali permessi retribuiti saranno riconosciuti al ricorrere degli stessi presupposti e secondo le stesse modalità e tempistiche di fruizione previste dalla legge per i 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità (dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi). La misura troverà applicazione per gli eventi (nascita, adozione, affidamento) che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025, o eventualmente avvenuti in data anteriore, sempreché e nella misura in cui i permessi aggiuntivi possano essere fruiti entro i cinque mesi previsti.
Le indennità previste per il congedo parentale vengono incrementate come di seguito previsto:
a) 90% della retribuzione per la madre o per il padre, in alternativa tra loro, fino al sesto anno di vita del bambino per i mesi e i casi in cui la normativa di legge e le relative indicazioni applicative INPS riconoscono l'indennità all'80%;
b) 60% per i restanti mesi non trasferibili, spettanti alla madre e al padre fino al dodicesimo anno di vita del bambino, al netto dei mesi eventualmente fruiti entro il sesto anno di vita del bambino dall'uno o dall'altro genitore, in alternativa tra loro, con indennità al 90%;
c) 45% per gli ulteriori 3 mesi cui i genitori hanno diritto in alternativa tra loro fino al dodicesimo anno di vita del bambino.
Le predette percentuali sono comprensive delle indennità riconosciute dalla legge e del relativo trattamento integrativo aziendale. Le indennità previste come condizioni di miglior favore vanno riconosciute ai dipendenti in relazione alle rispettive spettanze dei genitori e ai periodi di congedo fruiti dall'altro coniuge, in base alle previsioni di legge.
A decorrere da marzo 2025 verranno riconosciuti:
- 1 giorno di permesso retribuito, frazionabile anche ad ore, per l'inserimento dei figli all'asilo nido e/o alla scuola materna.
- un permesso orario fino alle ore 11.00 per posticipare l'inizio della giornata lavorativa in occasione del primo giorno di scuola primaria (scuola elementare).
- 1 giorno di permesso retribuito in occasione della laurea e del diploma di scuola secondaria di primo e di secondo grado dei figli.
- 1 giorno di permesso retribuito all'anno per i nonni in occasione della nascita dei nipoti.
Permessi retribuiti per i caregivers
A decorrere da marzo 2025 saranno riconosciuti 2 giorni di permesso retribuito all'anno, frazionabile anche ad ore, per esigenze documentate di assistenza e cura di genitori anziani, per i quali non ricorrano i presupposti per la fruizione dei permessi ai sensi dell'art. 33, co. 3, della Legge 104/1992.
Inoltre, a decorrere da marzo 2025, i giorni di permesso retribuito all'anno previsti dall'art. 4 della Legge 53/2000 e agli accordi sindacali del 10 novembre 2016 e del 21 giugno 2019 saranno riconosciuti anche in caso di decesso, grave infermità, ricovero o intervento chirurgico (debitamente documentati) di affini di 1° grado (ad esempio, suoceri), fermo restando il limite di 5 giorni complessivi annui.
Infine, restano confermate le misure già previste dall’accordo del 2023, ossia il riconoscimento di 10 giorni di permesso non retribuito all'anno per le malattie del figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni (comprensivi dei 7 giorni annui previsti dal CCNL elettrici e dei 5 giorni annui previsti dalle disposizioni di legge), e il versamento una tantum di € 200,00 da parte dell’azienda per i dipendenti che iscrivano a Fopen i figli fiscalmente a carico entro i primi 3 anni di vita.
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale