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venerdì, 04 ottobre 2024 | 11:14

Rimborsi spesa indebiti: illegittimo il licenziamento se non c’è dolo del lavoratore

In caso di negligente compilazione delle note di rimborso carburante, la sanzione espulsiva è eccessiva se il datore di lavoro non prova il dolo nel comportamento del lavoratore (Cassazione - ordinanza 23 agosto 2024 n. 23053, sez. lav.)

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Rimborsi spesa indebiti: illegittimo il licenziamento se non c’è dolo del lavoratore

In caso di negligente compilazione delle note di rimborso carburante, la sanzione espulsiva è eccessiva se il datore di lavoro non prova il dolo nel comportamento del lavoratore (Cassazione - ordinanza 23 agosto 2024 n. 23053, sez. lav.)

Il caso

Una lavoratrice impugnava il licenziamento per giusta causa irrogato dalla società datrice di lavoro che le aveva contestato di avere presentato delle note di rimborso spese, per i mesi da giugno a novembre 2017, con l'indicazione di errata cilindrata del veicolo utilizzato per viaggi aziendali, con conseguente rimborso non dovuto.
Il Tribunale dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava l'azienda al pagamento di una indennità risarcitoria pari a venti mensilità. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello che, pur riconducendo l'errata indicazione dei dati sulle schede ad una grave negligenza della lavoratrice, evidenziava che il dolo, nel comportamento dell'incolpata, non era stato dimostrato dalla datrice di lavoro e concludeva che la sanzione espulsiva risultasse eccessiva rispetto all'addebito posto in essere, con conseguente applicazione della tutela attenuata (art. 18, co. 5, L n. 300 del 1970).

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto condivisibili le conclusioni dei giudici di merito che, nel caso di specie, hanno rilevato la sussistenza di una condotta colposa e non dolosa.
Il comportamento della lavoratrice, in particolare, era stato giudicato palesemente negligente, attestante un chiaro indice di noncuranza e di inosservanza delle disposizioni di servizio e degli obblighi di diligenza e fedeltà. Difatti tale condotta, che si era riverberata sul trattamento economico percepito in più occasioni (per un totale di sette volte) e sempre solo con un vantaggio economico della lavoratrice, avrebbe potuto essere evitato con una maggiore attenzione nella redazione delle note o con una interlocuzione preventiva con gli uffici economici dell'azienda, onde verificare la esatta compilazione delle schede di rimborso del carburante. Tuttavia non era stato dimostrato dalla società datrice di lavoro che il comportamento contestato alla dipendente fosse caratterizzato da dolo nella compilazione delle note di rimborso, diretto specificamente ad ingannare il datore di lavoro per incassare un rimborso aggiuntivo e non dovuto.
Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che non ha escluso la esistenza della giusta causa ( ritenendo che il fatto contestato sussistesse, che fosse rilevante sul piano disciplinare e compromettesse la fiducia datoriale), ma ha considerato sproporzionata la sanzione applicata rispetto alla condotta, in quanto eccessiva.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa