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Nuova disciplina del Testo unico doganale: cambiamenti e soppressioni
Dal 4 ottobre 2024 è in vigore il nuovo Testo unico doganale, di seguito le modifiche e le abrogazioni alle disposizioni precedenti (artt. 3, 4, 5, 6 e 8 DLgs 26 settembre 2024, n. 141)
Nuova disciplina del Testo unico doganale: cambiamenti e soppressioni
Dal 4 ottobre 2024 è in vigore il nuovo Testo unico doganale, di seguito le modifiche e le abrogazioni alle disposizioni precedenti (artt. 3, 4, 5, 6 e 8 DLgs 26 settembre 2024, n. 141)
Modificazioni al DLgs 26 ottobre 1995, n. 504 (art. 3)
Le norme introducono numerose modifiche al DLgs 26 ottobre 1995, n. 504 che reca il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. In particolare, fra l’altro, si dispone:
- la modifica dell’articolo 40 che detta la disciplina sanzionatoria concernente la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici. Le modifiche ampliano l’ambito di applicazione delle sanzioni amministrative a discapito di quelle penali;
- l’introduzione degli articoli da 40-bis a 40-sexies. L’articolo 40-bis tratta della sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati prevedendo che6 chiunque sottrae all’accertamento o al pagamento dell’accisa i tabacchi lavorati è punito con la reclusione da due a cinque anni ovvero ad una sanzione quando le condotte delittuose hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato di modesta entità. Gli articoli 40-ter e 40-quater trattano rispettivamente delle circostanze aggravanti e attenuanti del delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi. L’articolo 40-quinquies definisce l’importo delle sanzioni da comminare per la vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o per l’acquisto dei medesimi da persone non autorizzate alla vendita mentre l’articolo 40-sexies detta ulteriori disposizioni sanzionatorie in materia di vendita di tabacchi
lavorati;
- la modifica dell’articolo 43 che regola la materia della sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche. Le modifiche hanno soprattutto finalità di coordinamento con altre norme già vigenti;
- la modifica dell’articolo 44 concernente la confisca dei mezzi utilizzati per commettere alcuni dei reati e degli illeciti previsti dal DLgs 26 ottobre 1995, n. 504;
- l’introduzione degli articoli 44-bis e 44-ter. L’articolo 44-bis tratta della destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alla sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati mentre l’articolo 44-ter disciplina la custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose
sequestrate o confiscate. In particolare, per quanto riguarda la destinazione dei beni, si prevede che i beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, sono affidati dalle autorità competenti in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Inoltre, gli oneri relativi alla gestione dei beni e all’assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell’ufficio o comando usuario;
- la modifica dell’articolo 47 che tratta delle deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Le modifiche prevedono l’innalzamento dell’importo dovuto a titolo di sanzione a fronte di una specifica violazione;
- la modifica dell’articolo 61 che reca disposizioni generali sulle imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da accise e da quelle che gravano sull’energia elettrica. Le modifiche ampliano l’attuale l’area dell’illecito colpito in via amministrativa riducendo, conseguentemente, quella della violazione penale, ma non incidono sulla misura della sanzione;
- la modifica dell’articolo 62-quater - che tratta dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo - 62-quater.1 - che tratta dell’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina - e 62-quinquies - che tratta dell’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo. Le modifiche sono volte a coordinare i trattamenti sanzionatori previsti per le violazioni all’imposta in oggetto con quelli previsti per le violazioni sull’imposta che grava sul tabacco.
Modifiche al DLgs 8 giugno 2001, n. 231 (art. 4)
Le norme introducono talune modifiche all’art. 25-sexiesdecies del DLgs 08 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni in relazione ai reati di contrabbando, come segue:
- al comma 1, il rinvio ai reati previsti dal testo unico di cui al D.P.R. 43 del 1973 (abrogato dall’articolo 8, comma 1, lettera f), del DLgs in esame) è sostituito dal rinvio ai reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari di cui all’allegato 1 del decreto in esame;
- al comma 2, si dispone che, ai fini del raggiungimento della soglia dei 100.000 euro cui è associata una sanzione pecuniaria maggiore, vanno computati non solo i diritti di confine ma anche le imposte di confine;
- al comma 3, si dispone che, in caso di superamento della predetta soglia, viene ampliato il novero delle sanzioni interdittive applicabili (limitate dalla disciplina vigente al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e al divieto di pubblicizzare beni o servizi), includendovi anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività (articolo 9,
comma 2, lettera a), e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito (art. 9, comma 2, lettera b).
Modifiche al codice di procedura penale (art. 5)
La norma reca una modifica di coordinamento all’art. 51, co. 3-bis cpp, in quanto è volta ad aggiornare il richiamo al nuovo art. 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, recante disposizioni penali in materia di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, in luogo del riferimento al vigente art. 291-quater del TULD, in ordine ai reati di competenza del Procuratore della Repubblica distrettuale.
Modifiche in materia di IVA all’importazione (art. 6)
Le norme modificano e integrano le disposizioni sopra descritte in materia di sospensione del pagamento dell’IVA, ossia di importazioni in sospensione di imposta.
In particolare, oltre a una modifica di coordinamento volta ad aggiornare i riferimenti alla normativa unionale, viene introdotto un nuovo comma 2-quater al medesimo articolo 67: il nuovo comma consente all’autorità doganale di esigere la costituzione di una cauzione pari all’importo dell’imposta sospesa, in attesa di ricevere la pertinente documentazione.
L’autorità doganale procede all’incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la documentazione nonché qualora la documentazione non sia ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento dei beni oggetto dell’importazione in un altro Stato membro dell'Unione.
La norma elenca le seguenti disposizioni vigenti che vengono abrogate a decorrere dal 4 ottobre 2024 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame):
a) il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, contenente il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali;
b) gli articoli 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della legge n. 907 del 1942, in materia di contrabbando di tabacchi lavorati e relative sanzioni;
c) gli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge n. 27 del 1951, concernenti la vendita di tabacco senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
d) il D.P.R. n. 62 del 1970 contenente disposizioni legislative in materia doganale in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29;
e) gli articoli 125, 126, 127 e 128 del D.P.R. n. 19 del 1971 in tema di procuratori doganali, merci abbandonate e controversie doganali;
f) il D.P.R. n. 43 del 1973 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
g) il decreto legislativo n. 374 del 1990, in materia di riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo delle merci;
h) gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 375 del 1990, concernenti reati aventi ad oggetto tabacchi lavorati esteri;
i) l’articolo 5 della legge n. 50 del 1994, in materia di sospensione della licenza per gli esercizi che detengono tabacchi in materia illecita;
l) l’articolo 20 della legge n. 449 del 1997, sui versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali;
m) gli articoli 2, 4, 6, 7, 8, commi 1, 2, 4, e 9 della legge n. 213 del 2000, sulle attività degli spedizionieri doganali;
n) gli articoli 2, 3 e 7, comma 2, della legge n. 92 del 2001, sul sequestro e contrabbando dei tabacchi lavorati;
o) l’articolo 35, comma 35, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sull’attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana;
p) il decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1941, concernente determinazione dei casi nei quali è ammessa la dichiarazione verbale nelle operazioni doganali.
di Anna Russo
Fonte normativa
- DLgs 26 settembre 2024, n. 141