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Entrate: definizioni di piattaforma e venditore nel contesto della DAC7
Col principio di diritto 03 ottobre 2024, n. 3, l'Agenzia delle entrate offre un quadro interpretativo chiaro sulle definizioni di "piattaforma" e "venditore", agevolando i gestori di piattaforme digitali nell'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal DLgs 01 marzo 2023, n. 32
Entrate: definizioni di piattaforma e venditore nel contesto della DAC7
Col principio di diritto 03 ottobre 2024, n. 3, l'Agenzia delle entrate offre un quadro interpretativo chiaro sulle definizioni di "piattaforma" e "venditore", agevolando i gestori di piattaforme digitali nell'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal DLgs 01 marzo 2023, n. 32
Con l’evolversi delle normative fiscali, il DLgs 01 marzo 2023, n. 32, che recepisce la Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7), ha introdotto rilevanti obblighi di comunicazione per i gestori di piattaforme digitali. Questo decreto si inserisce in un contesto internazionale sempre più volto a contrastare l’evasione fiscale derivante dall'economia digitale, rendendo la cooperazione amministrativa tra Stati membri essenziale.
La DAC7 mira a fornire agli Stati membri dell’Unione Europea gli strumenti necessari per contrastare frodi ed elusione fiscale tramite la raccolta di informazioni da parte dei gestori di piattaforme digitali riguardanti i venditori. Questi dati vengono poi trasmessi alle Amministrazioni fiscali per permettere una corretta identificazione dei ricavi generati dalle attività economiche online, spesso difficilmente monitorabili, specialmente quando i proventi transitano su piattaforme situate in giurisdizioni estere.
Il cuore della disciplina risiede nell'obbligo per i gestori di piattaforme di verificare i dati dei venditori e di comunicare alle autorità fiscali una serie di informazioni, incluse quelle relative ai corrispettivi e ai conti finanziari sui quali tali corrispettivi vengono accreditati.
La definizione di "Piattaforma"
Uno dei punti centrali della Risposta con Principio di Diritto n. 3/2024 riguarda la corretta interpretazione del termine "piattaforma". Secondo il Decreto, la piattaforma viene definita come qualsiasi software, compreso un sito web, che consente ai venditori di collegarsi con altri utenti per svolgere un’attività economica. Il dubbio interpretativo sottoposto all’Agenzia delle Entrate verteva sulla possibilità di considerare piattaforma anche un sito web che funge da intermediario tra venditori e acquirenti, con vendita in nome proprio da parte del gestore del sito per conto dei venditori.
La risposta fornita chiarisce che un sito web può essere considerato una piattaforma anche se non consente un contatto diretto tra venditori e acquirenti. La normativa prevede infatti che l'attività economica possa essere svolta anche indirettamente tramite il gestore della piattaforma. Tale interpretazione trova ulteriore conferma nelle "Model Rules for Reporting by Platform Operators" elaborate dall'OCSE, che allineano la definizione di "piattaforma" a livello internazionale.
Un ulteriore aspetto chiarito nella Risposta riguarda la definizione di "venditore", termine che il Decreto descrive come qualsiasi utente registrato su una piattaforma che svolge un’attività pertinente. Il punto cruciale della questione è se la registrazione del venditore debba essere intesa come la creazione di un account specifico o possa includere altre forme di relazione contrattuale con il gestore della piattaforma.
L’Agenzia precisa che la nozione di "registrato" è da interpretarsi in senso ampio. Questo implica che un utente può essere considerato venditore anche in assenza di un account specifico, purché vi sia una relazione contrattuale tra l'utente e la piattaforma. Anche in questo caso, l’interpretazione è coerente con le indicazioni delle Model Rules OCSE, che adottano un approccio inclusivo verso i soggetti che, pur senza account, partecipano economicamente tramite la piattaforma.
di Anna Russo
Fonte normativa