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Conflavoro: rimodulazione della disciplina del Fondo Sanitario Fondosani
Firmato, il 28 maggio 2026, tra Conflavoro PMI e Confsal, un accordo integrativo contrattuale inerente la disciplina dell’assistenza sanitaria integrativa tramite il Fondo di assistenza sanitaria Fondosani
Conflavoro: rimodulazione della disciplina del Fondo Sanitario Fondosani
Firmato, il 28 maggio 2026, tra Conflavoro PMI e Confsal, un accordo integrativo contrattuale inerente la disciplina dell’assistenza sanitaria integrativa tramite il Fondo di assistenza sanitaria Fondosani
La modifica, che decorre dal 1° giugno 2026, riguarda la finalità del Fondo, l’obbligo di iscrizione dei lavoratori, la misura della contribuzione, la ripartizione tra azienda e lavoratore, le modalità di versamento, le adesioni a piani sanitari superiori, la quota di iscrizione annuale e sanzioni sostitutive in caso di mancato versamento.
Sono iscritti al FONDOSANI tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri.
Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio pari complessivamente a euro 14,50 per ciascun lavoratore in forza, di cui € 13,50 a carico dell’azienda e € 1,00 a carico del lavoratore, per la copertura del piano base. I contributi sono dovuti per 12 mensilità, da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.
La quota annuale di adesione al Fondo si intende assorbita nell’importo complessivo di euro 14,50 e non è dovuto alcun ulteriore contributo di iscrizione separato.
Il versamento della quota mensile deve avvenire mediante F24 con codice “SANI”.
Resta salva la facoltà delle parti di optare per un piano sanitario superiore, disponibile sul sito web del Fondo.
Nel dettaglio, le Parti sindacali firmatarie, modificano le disposizioni dei CCNL sottoscritti, specificate nei seguenti articoli:
- CCNL Acconciatura ed Estetica: Artt. 122 e 129;
- CCNL Alimentari Artigianato: Artt. 122 e 129;
- CCNL Alimentari Industria: Artt. 122 e 129;
- CCNL Animatori Turistici: Art. 84;
- CCNL Call Center: Art. 137;
- CCNL Commercio Terziario: Artt. 122 e 129;
- CCNL Gomma e Plastica – Industria: Artt. 122 e 129;
- CCNL Grafica e Editoria Industria: Artt. 122 e 129;
- CCNL Igiene ambientale - Aziende Private e Municipalizzate: Artt. 122 e 129;
- CCNL Impianti Sportivi e Attività Sportive: Art. 137;
- CCNL Metalmeccanico Industria: Artt. 122 e 129;
- CCNL Installatori e Manutentori Piscine: Artt. 122 e 129;
- CCNL Lavanderie e Tintorie: Artt. 122 e 129;
- CCNL Letturisti Acqua, Gas, Luce: Art. 137;
- CCNL Metalmeccanico Artigianato: Artt. 122 e 129;
- CCNL Moda Artigianato: Artt. 122 e 129;
- CCNL Moda Industria: Art. 122;
- CCNL Multiservizi: Art. 137;
- CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari: Artt. 122 e 129;
- CCNL Pesca e Imprenditoria Ittica: Art. 93;
- CCNL Metalmeccanico PMI: Artt. 122 e 129;
- CCNL Pulizie e Servizi: Artt. 122 e 129;
- CCNL Radio e TV: Art. 97;
- CCNL Progettazione e Restauro: Artt. 122 e 129;
- CCNL Trasporti: Art. 137;
- CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi: Artt. 121 e 128;
- CCNL Studi Professionali: Artt. 122 e 129.
L’azienda che ometta il versamento della quota mensile è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL, con le stesse modalità.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale
- Verbale di accordo 28/5/2026


