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EVR per i lavoratori dell’Edilizia Industria di Chieti e Pescara
Con accordo dell'11 febbraio 2026 si è determinato l’EVR per il settore dell'Edilizia Industria di Chieti e Pescara con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e fino a tutto il 31 dicembre 2026 (Cod. CNEL F012)
EVR per i lavoratori dell’Edilizia Industria di Chieti e Pescara
Con accordo dell'11 febbraio 2026 si è determinato l’EVR per il settore dell'Edilizia Industria di Chieti e Pescara con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e fino a tutto il 31 dicembre 2026 (Cod. CNEL F012)
In data 11 febbraio 2026, l’ANCE Chieti Pescara e le OO.SS. territoriali - FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL - hanno firmato l’accordo per la verifica e determinazione dell’EVR da erogare ai lavoratori del settore dell’Edilizia Industria per l’anno 2026
Premesso che le Parti hanno pattuito con accordo del 4 marzo 2022, in deroga alla percentuale pattuita a livello nazionale, di innalzare al 6% il limite massimo di erogazione dell’EVR e limitatamente alle Province di Chieti e Pescara, in sede di verifica dei parametri territoriali, hanno accertato che per il triennio 2022/2024 sul triennio 2023/2025 sono due positivi e due negativi. Pertanto l’EVR erogabile per l’anno 2026 è pari al 50% della percentuale pattuita.
Alla luce di quanto sopra le Aziende che operano nelle Province di Chieti e Pescara con decorrenza dal 1° gennaio 2026, devono corrispondere l’Elemento Variabile della Retribuzione nei modi e termini di seguito riportati:
Le imprese devono corrispondere l’EVR, agli operai e agli impiegati qualora dal confronto a livello aziendale tra i dati riguardanti il triennio 2023/2025 in rapporto al precedente triennio 2022/2024, relativi a:
- ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
- volume d’affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali
risulti che entrambi i parametri aziendali siano pari o positivi.
Per l’anno in corso l’EVR stabilito nella misura ridotta 50% del 6% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2014, come riportato nelle tabelle che seguono:
EVR per gli Operai delle Province di Chieti e Pescara in vigore dal 1° gennaio 2026
EVR | Operaio IV liv. | Operaio spec.to III liv. | Operaio qual.to II liv. | Manovale spec.to I liv. | Custode e guardiano | Guardiano port. e cust. con alloggio |
EVR | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
EVR per gli Impiegati delle Province di Chieti e Pescara in vigore dal 1° gennaio 2026
CATEGORIA | EVR |
7° livello | 48,92 |
6° livello | 44,03 |
5° livello | 36,69 |
4° livello | 34,25 |
3° livello | 31,80 |
2° livello | 28,62 |
1° livello | 24,46 |
Qualora a livello aziendale, uno solo dei parametri risultasse negativo, l’Azienda si avvarrà, seguendo le procedure previse dalla contrattazione, della possibilità di applicazione dell’EVR in misura ridotta. Laddove entrambi i parametri risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale


