(inquery)
Entrate: compensi corrisposti da una PA diversa da quella di appartenenza del dipendente
I compensi percepiti dal membro della Commissione di verifica, nominato in qualità di rappresentante del Ministero, devono essere erogati dalla Regione beneficiaria del finanziamento (AdE - risposta 28 novembre 2024 n. 232)
Entrate: compensi corrisposti da una PA diversa da quella di appartenenza del dipendente
I compensi percepiti dal membro della Commissione di verifica, nominato in qualità di rappresentante del Ministero, devono essere erogati dalla Regione beneficiaria del finanziamento (AdE - risposta 28 novembre 2024 n. 232)
Seguici:
Nel caso in esame, la Regione Istante beneficiaria di un finanziamento concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in virtù di un bando emanato con Decreto Direttoriale del 4 agosto 2023, nomina una Commissione di verifica composta da un rappresentante del Ministero e da un rappresentante regionale, al fine di verificare lo stato di avanzamento della realizzazione della proposta di ciascuna Regione, dei risultati raggiunti e delle spese sostenute.
L’Istante chiede se la liquidazione degli oneri del componente ministeriale della Commissione di verifica debba essere effettuata direttamente al componente stesso o per il tramite della sua amministrazione di appartenenza.
L'art. 50, co. 1, lett. b, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 , ricomprende fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente «le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato».
In merito alle indennità e compensi percepiti a carico di terzi, l'Agenzia delle entrare, con la circolare 23 dicembre 1997 n. 326 (par. 5.3), ha precisato che si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, quindi, per i dipendenti pubblici da soggetti diversi dallo Stato (eventuali somme e valori corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico costituiscono redditi di lavoro dipendente), per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro.
In queste ipotesi, l'assimilazione al lavoro dipendente di un'attività che può anche essere oggettivamente autonoma, deriva dal fatto che essa viene fornita dal dipendente in relazione ad un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. Pertanto, si ritiene che i compensi percepiti dal membro della Commissione di verifica, nominato in qualità di rappresentante del Ministero, erogati da una pubblica amministrazione differente da quella di appartenenza, costituiscano redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 49 del Tuir.
Quanto agli adempimenti del sostituto, l'art. 29, co. 1, DPR 29 settembre 1973 n. 600, relativamente alle ritenute da applicare sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, dispone che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono redditi di lavoro dipendente devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. Sul punto, come chiarito con la Risoluzione 13 novembre 2002 n. 354/E, l'obbligo di effettuare la ritenuta sussiste, pertanto, ogniqualvolta gli anzidetti soggetti corrispondono redditi di lavoro dipendente e, a tal fine, non assume rilevanza la circostanza che il percipiente non sia dipendente dell'Amministrazione erogante.
In merito alla fattispecie in esame, il menzionato decreto, ricomprende fra le spese ammissibili a finanziamento gli oneri relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica.
Infine, si evince che gli oneri per la commissione sono parte integrante del finanziamento erogato alla Regione, che dispone delle somme appositamente stanziate per il compenso dei membri della Commissione di verifica.
Tanto premesso, alla luce della normativa richiamata, si ritiene che i compensi al membro rappresentante del Ministero debbano essere erogati dalla Regione, che in qualità di sostituto d'imposta effettuerà, all'atto del pagamento, una ritenuta diretta in acconto dell'imposta dovuta dal pubblico dipendente sulle somme erogate.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa